La conciliazione in udienza può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice:
• il contribuente, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della Commissione e notificata all’Ufficio entro i dieci giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia;
• l’Ufficio, dopo la data di fissazione dell’udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente;
• il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti ad esperire l’accordo conciliativo.
Se l’accordo viene raggiunto e/o confermato, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.
La conciliazione fuori udienza viene avviata formalmente una volta che sia intervenuto l’accordo tra l’ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.
In questa ipotesi lo stesso ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l’indicazione dei contenuti dell’accordo.
Se l’accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l’estinzione del giudizio.
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