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RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

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A QUALI CONTROVERSIE SI APPLICA LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE?

A quali controversie si applica la conciliazione giudiziale?

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La conciliazione è applicabile a tutte le controversie per le quali sono competenti le Commissioni tributarie.
Pertanto, il tentativo di accordo conciliativo è consentito anche per le liti in materia di tributi locali.
È possibile conciliare anche le vertenze derivanti da richieste di rimborso nei casi in cui il contribuente, per propria tranquillità, ha preferito pagare per poi contestare davanti al giudice l’illegittimità delle pretese dell’Amministrazione.
In ogni caso, la conciliazione può essere realizzata solo nelle controversie davanti alla Commissione tributaria provinciale e non oltre la prima udienza

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savina - 06/08/2010

Dalle istruzioni parte specifica del modello UG75U, in fondo alla 3a pagina, si dice che il totale delle percentuali indicate nei righi da D34 a D36, non deve risultare superiore a 100 (almeno dalla copia inviataci dal commercialista). Ma nel caso dell'azienda per cui lavoro ove il totale dei ricavi da subappalti tra privati ed enti pubblici è il 75% circa (voce D35) e il totale dei ricavi da subappalti per i soli enti pubblici è il 65% circa (voce D36) è impossibile non cadere in contraddizione (nonostate manchino gli appalti diretti con privati e imprese private), infatti la voce D36 è un di cui della voce D35, ammonochè alla voce D35 non si intenda ìno i soli subappalti per privati ed imprese private. Ma non parrebbe dal titolo della voce e nelle istruzioni non è specificato. Come la interpretiamo?

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