Pertanto, il tentativo di accordo conciliativo è consentito anche per le liti in materia di tributi locali.
È possibile conciliare anche le vertenze derivanti da richieste di rimborso nei casi in cui il contribuente, per propria tranquillità, ha preferito pagare per poi contestare davanti al giudice l’illegittimità delle pretese dell’Amministrazione.
In ogni caso, la conciliazione può essere realizzata solo nelle controversie davanti alla Commissione tributaria provinciale e non oltre la prima udienza
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