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QUALI SONO I TIPI DI INTERPELLO PREVISTI DAL NOSTRO ORDINAMENTO NEL 2019?

Quali sono i tipi di interpello previsti dal nostro ordinamento nel 2019?

Parere preventivo Agenzia delle Entrate: 4 interpelli diversi per sapere prima come comportarsi

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L'interpello è disciplinato all'articolo 11 dallo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) e permette al contribuente di inviare quesiti all'Amministrazione Finanziaria, per conoscere preventivamente un parere su determinate operazioni, o sulla portata di disposizioni tributarie per le quali sussistono dubbi interpretativi.

Nel nostro ordinamento sono previste 4 tipologie di interpello:

  • interpello ordinario 
  • interpello probatorio
  • interpello anti-abuso
  • interpello disapplicativo.

Ecco nella seguente tabella le differenze tra le tipologie.

Interpello ordinario

(Art. 11 comma 1 lett. a della L. 212/2000)

Viene usato dal contribuente per ottenere dall'amministrazione finanziaria dei chiarimenti sulla corretta interpretazione delle norme tributarie. Con il recente intervento normativo questa tipologia di interpello ha subìto un'estensione del suo ambito applicativo che l'ha portato a sdoppiarsi in:

  • interpello interpretativo, in cui l'oggetto dell'istanza è la norma tributaria (restano pertanto esclusi gli atti non aventi carattere normativo);
  • interpello qualificatorio, in cui l'oggetto dell'istanza è la corretta identificazione normativa del caso concreto.

Interpello probatorio

(Art. 11 comma 1 lett. b della L. 212/2000)

Viene attivato dal contribuente quando intende aderire a determinati regimi fiscali, per chiedere all'amministrazione finanziaria un parere:

  • sulla sussistenza delle condizioni per l'accesso,
  • sull'idoneità degli elementi probatori prodotti a tal fine.

Interpello antiabuso

(Art. 11 comma 1 lett. c della L. 212/2000)

Ha sostituito la vecchia istanza disapplicativa (art. 21 della L. 413/91 ora abrogata) e consente di interrogare l'Agenzia delle Entrate sulla natura abusiva del diritto di specifici atti, atti e negozi, anche tra loro collegati.

Interpello disapplicativo

(Art. 11 comma 2 della L. 212/2000)

Consente al contribuente di chiedere all'amministrazione finanziaria  la disapplicazione di specifiche disposizioni tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive dello stesso, fornendo la prova che tali fenomeni non possono verificarsi relativamente alla propria fattispecie concreta. Questa tipologia di interpello è l'unica avente carattere obbligatorio.

Resta fermo che il contribuente può, in caso di risposta sfavorevole, fornire la predetta prova anche nelle successive fasi dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

Si ricorda che gli interpelli ricevuti dalle strutture centrali dell’Agenzia dal 1° settembre 2018 sono pubblicati sul sito delle Entrate per rendere nota l’interpretazione del Fisco sulle varie questioni poste dai contribuenti, così come previsto dal Provvedimento del 7 agosto 2018 n. 185630. Il documento di prassi ha stabilito la pubblicazione delle risposte rese a decorrere dal 1° settembre 2018 relative a tutti i tipi di interpello (ordinario, probatorio, antiabuso e disapplicativo). Il dubbio tuttavia che tutta questa prassi crei più confusione che più certezze è reale, dato che ad esempio, al 1° ottobre 2019 sono stati pubblicati 390 risposte agli interpelli.

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Commenti

Avv. Federico Pau - 18/03/2019

Ottimo articolo, assolutamente ben strutturato (ma ho apprezzato l'intero "Dossier Interpello"). Con l'auspicio di contribuire al tema, segnalo la recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 7402 del 15 marzo 2019, che si è espressa in ordine alla non obbligatorietà dell’interpello disapplicativo previsto in riferimento all’applicazione della disciplina sulle società di comodo. Tra le altre cose, si legge in sentenza: “in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) questa Corte, ha già avuto modo di affermare che la prova della sussistenza del diritto alla disapplicazione della normativa antielusiva può essere fornita anche al di fuori della procedura prevista dalla combinazione dell'art. 30 comma 4bis, I. 724/1994 e dell'art. 37 bis d.P.R. 600 del 1973 e dunque anche in sede processuale (cfr. Cass., n. 17010 del 12/05/2012; Cass., n. 18807 del 2017). Quindi, laddove il contribuente non abbia presentato interpello, può senz'altro richiedere l'accertamento dei presupposti per la disapplicazione antileusiva in sede giurisdizionale”. I miei personali migliori saluti. Avv. Federico Pau

Luigia - 24/03/2019

Grazie avvocato del gradito contributo.

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