Si gli enti di assistenza e beneficenza pagano l'IRES ridotta al 50% a condizione che sia in possesso della personalità giuridica.
Secondo la vigente formulazione dell'articolo 6, comma 1, del Dpr n. 601/1973, l'imposta sul reddito è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:
- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza
istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali - enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione
- istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.
La riduzione dell'imposta compete a condizione che i soggetti sopra indicati abbiano personalità giuridica.
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