La “legge-quadro” sul volontariato, la n. 266 dell’11 agosto 1991, ne ha riconosciuto il valore sociale concedendo a certe condizioni specifici benefici.
I requisiti minimi che l’organizzazione deve possedere possono essere cosi’ sintetizzati:
Nell’atto costitutivo o nello statuto devono essere espressamente previsti:
l’assenza di fini di lucro;
la democraticità della struttura;
l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, nonché i loro obblighi e diritti;
l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.