Alle Fondazioni, disciplinate dagli articoli dal 14 al 35 del Codice Civile, si applicano le medesime regole di riconoscimento esaminate per le Associazioni Riconosciute.
La loro caratteristica è che non hanno la necessità che permanga al loro interno il soggetto o i soggetti “fondatori”.
La struttura giuridica della Fondazione non prevede la figura del socio (od associato, od altre figure assimilabili).