- struttura aperta all’incremento od al ricambio degli associati.
- autonomia patrimoniale - che si sostanzia nel concetto di “fondo comune” ;
- attività finanziata primariamente con i contributi degli associati, ma anche con donazioni od erogazioni di terzi; oppure, ancora, con (limitate) attività di natura commerciale;
- delega della gestione associativa ad una o più persone fisiche, generalmente elette dall’assemblea degli associati per limitati periodi di tempo, oppure designate in sede di costituzione;
- estinzione per:
- scadenza del termine di durata eventualmente fissato dallo statuto;
- deliberazione dell’assemblea degli associati (ove esistente);
- il venir meno di tutti gli associati;
- in ogni caso, gli eventuali residui attivi della liquidazione non potranno essere ripartiti tra gli associati superstiti, ma dovranno essere devoluti (a fini non lucrativi) per gli scopi eventualmente previsti dallo statuto; oppure - in mancanza dei medesimi - a quelli determinati dalla pubblica autorità.