Si. I produttori agricoli possono esercitare l’opzione per “l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari”, ai sensi dell’articolo 34, comma 11, dello stesso decreto n. 633 del 1972.
L'opzione deve essere esercitata nella prima dichiarazione Iva che il contribuente deve presentare successivamente alla scelta operata e, in caso di esonero, entro il termine previsto per la presentazione.
In tal caso l’opzione è vincolante per almeno 3 anni e rimane valida sino a revoca.
Gli agricoltori che rinunciano al regime di esonero rientrano automaticamente nel regime speciale a meno che non optino per il regime ordinario.
In caso di acquisto di beni strumentali (di costo superiore a euro 516,46) non è possibile uscire dal regime normale se non siano trascorsi 5 anni da quello dell'entrata in funzione dei predetti beni (10 anni per i fabbricati).