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Il regime di esonero si applica ai produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti inclusi nella Parte I della Tabella A,:
L’agevolazione concessa ai produttori agricoli consiste:
1. nell’esonero dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e presentazione della dichiarazione annuale Iva e della comunicazione annuale dei dati Iva. Resta fermo l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture e delle bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché delle fatture di vendita emesse per loro conto dai cessionari o dai committenti.
Il regime di esonero comporta per i cessionari e i committenti che, nell'esercizio d’impresa, acquistano beni o utilizzano servizi dai produttori agricoli “esonerati”, l’obbligo di emettere un’autofattura con le modalità e nei
termini dell’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, indicandovi, unitamente al prezzo di vendita dei beni o dei servizi acquistati, l’imposta calcolata secondo l’aliquota corrispondente alle percentuali di compensazione dei prodotti agricoli.
Il cessionario o il committente dovranno pagare l'imposta, così determinata, direttamente al produttore agricolo, procedendo a registrare la fattura a norma dell'articolo 25 del DPR n. 633 del 1972, ed a consegnarne copia al produttore agricolo.
L’agricoltore esonerato dall'obbligo di versamento dell’imposta, tratterrà l’imposta incassata a titolo di compensazione dell’imposta assolta sugli acquisti.