HOME

/

PMI

/

AGRICOLTURA E PESCA 2024

/

GLI AGRICOLTORI SONO ESONERATI DALL'IRAP?

Gli agricoltori sono esonerati dall'Irap?

Gli agricoltori sono esclusi dall'Irap a partire dal periodo d'imposta 2016, questa la novità introdotta dalla legge 208/2015

Ascolta la versione audio dell'articolo

La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha previsto che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 non sono soggetti passivi IRAP:

  • coloro che esercitano un'attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi,
  • le cooperative e consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
  • le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

L’esclusione dall’IRAP riguarda quindi, le attività per le quali in precedenza si applicava l’aliquota ridotta dell’1,9 per cento, ai sensi dell’abrogato comma 1 dell’art. 45 del citato d.lgs. n. 446 del 1997.

L’imposta continua, quindi, ad applicarsi con l’aliquota ordinaria per:

  1. l’attività di agriturismo, e che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
  2. l’attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno 1/4 dei mangimi necessari;
  3. le altre attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.

lo ha chiarito a suo tempo l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 93/E del 18 luglio 2017.

Ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, sono considerate attività agricole:

  1. le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
  2. l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
  3. le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali (con decreto dell'11 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2007 n.193, sono stati individuati i beni che possono essere oggetto delle attività agricole).

L'articolo continua dopo la pubblicità

Per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi ti segnaliamo il Software dedicato alle Dichiarazioni e Comunicazioni fiscali 2018 per commercialisti e fiscalisti, semplice ed intuitivo perchè lavora direttamente sui modelli ministeriali, il pacchetto software dedicato all’attività di commercialisti, tributaristi e consulenti del lavoro, vieni a scoprire tutte le sue caratteristiche!

Tag: AGRICOLTURA E PESCA 2024 AGRICOLTURA E PESCA 2024 DETERMINAZIONE IMPOSTA IRAP DETERMINAZIONE IMPOSTA IRAP

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 19/12/2024 Alluvione 2023: UE conferma la riduzione contributiva

E' arrivata l'approvazione UE della riduzione contributiva 2024 per i territori alluvionati di Emilia, Marche Toscana. Elenco completo dei comuni. Scadenza slittata al 17.3.25

Alluvione 2023: UE conferma la riduzione contributiva

E' arrivata l'approvazione UE della riduzione contributiva 2024 per i territori alluvionati di Emilia, Marche Toscana. Elenco completo dei comuni. Scadenza slittata al 17.3.25

Fondo interessi Agricoltura: domande dal 20 gennaio

ISMEA pubblica le regole per l'agevolazione rivolta alle organizzazioni di produttori del settore olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero caseario

Redditi agrari: approvata una riforma che valorizza il settore

Il decreto Irpef-Ires reca novità anche per i redditi agrari: vediamo una sintesi di ciò che ci aspetta

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.