Il reddito agrario, come il reddito dominicale, si determina in base alle tariffe d’estimo catastali. In particolare, in tutti i casi in cui si svolgano attività che producono reddito agrario, la determinazione del reddito è di carattere forfetario, in quanto effettuata mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite dalla legge catastale per ogni qualità e classe di coltura, che tengono conto dell’ammontare delle spese di conservazione del capitale, nonché dei costi di produzione, tra i quali sono compresi i compensi di lavoro, intellettuale e manuale, e i contributi assicurativi a carico del datore di lavoro. In particolare, ai fini delle imposte sui redditi e fino all’entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, tale reddito agrario deve essere rivalutato con l’applicazione di un coefficiente pari al 70%.
Nota: La Legge di Stabilità 2013 ha previsto un’ulteriore rivalutazione del 15% dei redditi dominicali e agrari per gli anni 2013, 2014 e 2015. La rivalutazione totale quindi, raggiungerà per il reddito agrario l’85%. Tuttavia la legge prevede una rivalutazione inferiore, pari al 5%, per i redditi dominicali e agrari dei terreni agricoli e dei terreni non coltivati, se posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. In tal caso, quindi, la rivalutazione totale sarà pari al 75% per il reddito agrario.