Se il terreno viene concesso in affitto per uso agricolo, il reddito da dichiarare sarà sempre il reddito dominicale, a nulla rilevando il canone di affitto percepito.
L'unica ipotesi in cui deve essere dichiarato il canone effettivamente percepito si verifica quando il canone effettivo risulta inferiore all'80 per cento della rendita catastale.
Il conduttore invece dovrà dichiarare il reddito agrario.
Qualora, invece, i terreni vengano concessi in affitto per altri usi, come ad esempio per esposizioni commerciali o per lo svolgimento di altre attività, il canone riscosso costituirà, in capo al percipiente, un reddito diverso.
L'uso agricolo del terreno è quindi il requisito che consente al locatore di non pagare le imposte sul canone di affitto ma sul reddito domenicale indipendemente dalla qualifica del conduttore che puo' essere persona fisica o società anche di capitali. Questo principio è stato affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 57927 del 31 ottobre 2017.
In allegato il testo dell'ordinanza della Cassazione.