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GLI ASPETTI FISCALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO/
GLI ASPETTI FISCALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO
A decorrere dal 1° luglio 2021, per quanto riguarda il trattamento IVA delle operazioni di e-commerce indiretto (ambito B2C) si segnala che, trovano applicazione le novità introdotte dalla DIRETTIVA (UE) 2017/2455 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2017 (termine in precedenza fissato al 1° gennaio 2021, prorogato dalla decisione del Consiglio Ue 2020/1109 e dai Regolamenti UE 2020/1108 e 2020/1112).
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Ai fini IVA le operazioni di e-commerce indiretto in ambito Business to Consumer continuano ad essere territorialmente rilevanti nello Stato membro di destinazione della merce; quel che cambia è che non sono più previste le soglie di protezione. Ricordiamo, infatti, che le soglie di protezione, poste di norma a 35.000 euro, erano state pensate per evitare che i fornitori dovessero richiedere una posizione IVA in ogni Stato membro UE di destinazione della merce. Sotto tali soglie (intese come acquisti totali effettuati da persone fisiche di uno Stato membro) l’operazione scontava l’imposta del Paese del fornitore.
Dal 1° luglio 2021, invece, viene previsto quanto segue (nuovo articolo 59-quater Direttiva 2006/112/CE):
In tal caso (superamento delle soglie stabilite) il fornitore soggetto passivo IVA, potrà scegliere di applicare il regime del Moss, al fine di bypassare l’onere dell’identificazione nei singoli Paesi in cui sono state effettuate le cessioni, nel rispetto delle regole di fatturazione del proprio Stato membro.
Sempre dal 1° luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, introdotte con l’obiettivo di semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali, che saranno recepite nell’ordinamento nazionale mediante apposito decreto legislativo approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2021 e attualmente all’esame delle commissioni parlamentari.
In base alle nuove disposizioni, il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico – cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop) sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali. In particolare saranno introdotti due nuovi regime semplificati:
Al fine di rendere i nuovi regimi OSS e IOSS effettivamente operativi dal 1° luglio 2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini di tali regimi speciali a partire dal 1° aprile 2021.
Altra novità, sempre in vigore dal 1° luglio 2021, riguarda le previsioni del nuovo articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, secondo cui:
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