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NORME/
CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE/
CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE
L'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali in favore delle start up innovative e degli incubatori certificati; Circolare dell' 11.06.2014 n. 16
A seguito delle modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa, introdotte dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono stati ridenominati i codici tributo “1811” e “1813” per il versamento dell'imposta sostitutiva; Risoluzione del 09.06.2014 n. 60
La nuova disciplina ai fini IRES e IRAP introdotta dalla legge di stabilità 2014 e ulteriori chiarimenti sulla deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo; Circolare del 4.06.2014 n. 14
L’Agenzia avvisa i contribuenti iscritti ai servizi online con sms o email, le comunicazioni di anomalia degli studi di settore arrivano direttamente nel Cassetto fiscale degli iscritti a Entratel e Fisconline senza passare dalla buca delle lettere; Comunicato del 5.06.2014
I chiarimenti sulla nuova disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 04.06.2014 n. 13
Con Risoluzione del 30.05.2014 n. 57 l'Agenzia fornisce gli ultimi chiarimenti in merito all'assistenza fiscale per il 730/2014, in particolare sulle novità introdotte dalle recenti modifiche normative, come l’ampliamento della platea dei contribuenti ammessi all’assistenza fiscale.
Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia in merito alle modalità di applicazione dellagevolazione ACE "Aiuto alla crescita economica"; Circolare del 23.05.2014 n. 12
L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ai quesiti posti dai Caf riguardanti l’Irpef e, in particolare, gli oneri deducibili e detraibili; Circolare del 21.05.2014 n. 11
Chiarimenti in merito alla possibilità di applicare le regole del "prezzo-valore" per la determinazione della base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad un atto di compravendita immobiliare, per il quale i contraenti convengono che una parte del prezzo dell’immobile venga corrisposto in data successiva alla stipula dell’atto; Risoluzione del 20.05.2014 n. 53
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