Nessuna sanzione per gli errori commessi nelle comunicazioni black list relative al periodo luglio-novembre 2010, se gli interessati provvederanno a sanare le violazioni entro il 31 gennaio 2011
Gli eventuali errori commessi in sede di primo invio delle comunicazioni relative alle operazioni effettuate con soggetti black list, non sono sanzionabili, a condizione che le violazioni vengano sanate inviando una comunicazione integrativa entro il 31 gennaio 2011; questo il chiarimento dell'Agenzia con Circolare del 28/10/010 n. 54
Nella comunicazione black list anche le prestazioni di servizi non territoriali effettuate dal 1° settembre 2010
Gli elenchi Black List da presentare entro il 2 novembre potranno essere regolarizzati entro il 31 gennaio 2011 senza applicazione di sanzioni. Lo comunica L'agenzia con la Circ. 54/E del 28 ottobre emanata a ridosso della scadenza.
L’Agenzia chiarisce il principio per la valutazione delle rimanenze in presenza di subappalto in edilizia
Le categorie in pressing per la proroga dell’invio della comunicazione black list
Commento ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 53/E/2010 in merito alla comunicazione delle operazioni Black list
Anche i soggetti che si avvalgono della dispensa ex art. 36-bis DPR 633/72 devono comunicare le operazioni attive imponibili
Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle comunicazioni Black list