Il <b>credito</b> Iva e quello relativo alle imposte dirette ed Irap, maturato in un periodo d’imposta in cui è stata <b>omessa</b> la <b>dichiarazione</b>, non può essere portato in detrazione nella dichiarazione successiva.
Nella versione previgente la norma era, ed è tuttora, destinata a intercettare le movimentazioni finanziarie - versamenti e prelevamenti – non giustificate degli imprenditori e poi, a seguito delle modifiche legislative introdotte nel 2005, l’equazione (prelevamenti= ricavi) è stata estesa anche ai liberi professionisti (prelevamenti=compensi) senza tenere in dovuta considerazione, sotto un profilo strettamente economico, la diversità esistente tra tali soggetti.
Dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione sulle ristrutturazioni che aumenta dal 36% al 50% con un tetto di spesa per immobile da 48.000,00 a 96.000,00 euro
Sarà un successivo decreto a stabilire le modalità di ripresa degli adempimenti aventi scadenza dal 20 maggio al 30 novembre 2012
Prevista dal Decreto Sviluppo l’esenzione dall’imposta di bollo per le cambiali finanziarie emesse da società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici
La Cassazione rivede una sua precedente posizione affermando ora la possibilità di concorso tra il reato di dichiarazione infedele e quello di occultamento di documenti contabili
L’individuazione di eventuali cause di esclusione per il periodo d’imposta 2011 è rilevante per evitare alle società in perdita sistematica di determinare gli acconti 2012 sulla base del reddito minimo
“Verso l’Iva solo se sono stato pagato”, questo il concetto dell'<b>Iva per cassa</b>. La nuova norma, che potrà aiutare le imprese da un punto di vista finanziario, attende il provvedimento attuativo del Mef per essere pienamente operativa.