Il versamento dell’acconto Ici per l’anno 2011, relativamente agli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, che sono esenti, va effettuato entro la scadenza del prossimo 16 giugno.
Le società cooperative che non presentano la dichiarazione dei redditi non godono delle agevolazioni fiscali. Infatti l’omissione della dichiarazione annuale e l’irregolare tenuta delle scritture contabili sono situazioni gravi che impediscono la vigilanza dell’Amministrazione finanziaria sui requisiti di mutualità delle cooperative, requisiti indispensabili per ottenere le agevolazioni fiscali.
E’ valido l’accertamento induttivo basato sugli studi di settore in quanto l'azienda non aveva tenuto il libro inventari. La mancata tenuta delle scritture contabili ai sensi dell’articolo 39, comma 2, lettera c), del Dpr 600/1973 legittima infatti il ricorso all’accertamento induttivo anche sulla base di semplici presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Questa la sentenza della Corte di Cassazione n. 6623 del 23 Marzo 2011.
Il notaio rogante è responsabile in solido con l’azienda per il versamento dell’imposta di registro sugli aumenti di capitale in natura, (art. 27 DPR 131/86 :”l'atto di conferimento è soggetto all'imposta principale nella misura indicata in tariffa con obbligo solidale del notaio rogante”). In accordo con le raccomandazioni della Corte di Giustizia Europea la Cassazione sottolinea che per la riscossione è necessario che il conferimento sia certo. Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 6606 del 23 Marzo 2011.
Le principali novità fiscali della settimana che si chiude il 27 maggio: - nuova versione Siria per la cedolare secca - pronto software Parametri 2011 - entro 1° settembre 2011 società fiduciarie dotarsi di una Funzione Antiriciclaggio - agenzia del territorio e guardia di finanza per individuare i titolari delle "case fantasma" - pronto l'Annuario del Contribuente 2011 - istituito codice tributo per le imposte anticipate dalle banche e codici per il versamento dei contributi dei geometri
In tema di semplificazione fiscale il c.d. “Decreto sviluppo”, in vigore dallo scorso 14.5.2011, è intervenuto sul regime della contabilità semplificata innalzandone i limiti per l’accesso ai fini delle imposte sui redditi. Tale nuova previsione, in attesa dei dovuti chiarimenti ministeriali, non è stata però accompagnata da una analoga modifica dei limiti dimensionali ai fini Iva generando così un disallineamento tra le soglie.
L’Irap, imposta regionale sulle attività produttive, è disciplinata dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. La caratteristica saliente di questo tributo è il suo carattere reale, nel senso che prende in esame non il soggetto d’imposta ma le tipologie di attività che questi esercita, in quanto produttive di capacità contributiva.
Il contribuente che viola norme tributarie uniformandosi all'erronea interpretazione di una circolare dell’amministrazione finanziaria,poi modificata, non è immune dall’istituto dell’accertamento ma non incorre in sanzioni. Questo quanto ribadito in costanza di giurisprudenza dall'ord. della Corte di Cassazione n. 6056 del 15 Marzo 2011.
Gli acconti di imposta 2011 cambiano per chi opta per la cedolare secca. L'opzione riduce o annulla l'acconto 2011 Irpef tuttavia bisogna pagare l'acconto 2011 della cedolare secca. Fac simile lettera da inviare all'inquilino scaricabile gratuitamente.