La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12763 del 10 giugno 2011, su un reato di usura penalmente accertato in capo a due imprenditori palermitani, ha stabilito che, qualora il Fisco accerti l’inesistenza di una società di fatto i redditi non dichiarati possano essere tassati per l’intero. Qualora invece venga accertata l’esistenza della società la responsabilità finanziaria di ogni socio è limitata alla quota di partecipazione alla società.
Con un Comunicato Stampa sono stati quantificati anche per il 2011 i bonus per gli autotrasportatori
Grazie agli studi di settore il contribuente può verificare la congruità e la coerenza dei suoi ricavi rispetto a quelli stimati dallo studio di settore, in seguito alle risultanze derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica.
Con la risoluzione 65/E del 14.06.2011 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il depositario uscente non ha alcun obbligo di segnalazione
Dall' indebita deduzione di costi relativi a fatture per operazioni inesistenti, attraverso il semplice calcolo matematico, deriva l’incremento del reddito imponibile per un importo corrispondente a quello detratto. Ma se l’onere dell'accertamento dell’inesistenza dell’operazioni grava sull’Amministrazione finanziaria , sono sufficienti a questo fine presunzioni semplici, gravi e concordanti, per cui al contribuente spetta l’onere della prova contraria, cioé che i costi si riferiscano ad operazioni effettivamente realizzate. Questa la decisione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8211 dell’11 Aprile 2011
Lettera informativa a tutti i contribuenti che nel 2009 hanno fatto registrare spese significativamente elevate rispetto ai redditi dichiarati e presentazione del nuovo accertamento sintetico. Possibilità di mettersi in regola con sanzioni ridotte.
Il DL 78/2011 ha introdotto l’obbligo di comunicazione in via telematica delle operazioni Iva superiori ad euro 3.000,00. Chiarimenti in merito sono pervenuti dall’Agenzia con la circolare n. 24/E del 30 maggio 2011.
La disciplina fiscale delle società di comodo è stata recentemente modificata ad opera prima del decreto legge 223/2006 e poi dalle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008.
Il versamento dell’acconto Ici per l’anno 2011, relativamente agli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, che sono esenti, va effettuato entro la scadenza del prossimo 16 giugno.