La Manovra di Ferragosto 2011 introduce una nuova ipotesi di tassazione per l’uso dei beni fittiziamenti intestati all’impresa, facendo rientrare nella categoria dei redditi diversi la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo dei beni concessi in uso a soci o familiari dell’imprenditore. Scatta anche l’obbligo della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati concernenti tali beni.
In tema di semplificazione fiscale con il cd Decreto Sviluppo passa da 154,94 a 300 euro l’importo delle fatture emesse e ricevute per le quali l’annotazione ai fini IVA può essere effettuata, anziché singolarmente, mediante la registrazione di un unico documento riepilogativo mensile. Tale possibilità viene estesa dalla norma anche alle autofatture emesse ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72. L'adozione di tale criterio di registrazione, tuttavia, pur costituendo una importante semplificazione per i contribuenti che emettono numerose fatture d’importo modesto, genera alcuni elementi di criticità.
Il modello Iva TR per ora resta invariato, ma una nuova versione uscirà per le istanze del 1° trimestre 2012. Nella risoluzione 96/E/2011 le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulla compilazione del modello per le operazioni con Iva al 21%.
Con una nota del 30.09.2011 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune linee guida agli uffici periferici in materia di esecutività degli avvisi di accertamento. Le nuove disposizioni sull'accertamento hanno subito diverse modifiche rispetto al testo originario del D.l. 78/2010, e il debutto dell'accertamento esecutivo, inizialmente previsto per il 1° luglio, è stato posticipato al 1° ottobre.
Se l’invio telematico delle dichiarazioni entro il 30 settembre 2011 non va a buon fine il contribuente può ritrasmetterle entro il 5 ottobre 2011 senza incorrere nell’omissione di dichiarazione – Un promemoria per il reinvio delle dichiarazioni scartate
L'ultima chance per Unico 2011 è presentare la dichiarazione tardiva entro il 29.12. Oltre tale termine la dichiarazione è omessa e da quest’anno basta un’imposta evasa superiore a 30.000 € a far scattare l’illecito penale.
L’IRAP sul reddito del professionista è applicabile anche se questi si avvale dell’attività di un solo lavoratore dipendente in maniera stabile, costituendo una struttura organizzata a corredo dell’attività professionale anche se svolta in maniera personale.
Secondo la Corte di Cassazione non è in contrasto con le norme comunitarie la chiusura delle liti pendenti entro 20.000 euro. Questo in quanto la chiusura non comporta una rinuncia dell'Amministrazione Finanziaria all'accertamento dell'imposta, ma permette semplicemente la definizione di una lite in corso con il contribuente. Si ricorda, tuttavia, che in passato la Corte di Giustizia UE ha bocciato i condoni Iva del 2002, con estensione anche alla chiusura delle liti pendenti.
In fase di prima applicazione della nuova aliquota Iva al 21%, se la fattura è stata erroneamente emessa al 20% è possibile regolarizzare la violazione attraverso una variazione in aumento. Non è prevista, infatti, alcuna sanzione se la maggiore Iva verrà versata entro i termini della liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile.