Il d.lgs. 173/2008, attuativo della direttiva comunitaria n. 2006/46/CE, ha modificato sia i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata sia quelli per la compilazione del bilancio consolidato. Inoltre il recente d.lgs. 39/2010, attuativo della direttiva comunitaria n. 2006/43/CE, ha riformato la disciplina della revisione legale, in particolare ha ampliato le ipotesi di obbligatorietà del collegio sindacale per le società a responsabilità limitata. <br /> Per le società aventi esercizio coincidente con l’anno solare, le modifiche relative ai nuovi limiti per la redazione del bilancio abbreviato e consolidato devono essere applicate a partire dal bilancio chiuso al 31.12.2009.
I bilanci 2009 vedono il debutto del nuovo linguaggio elettronico elaborabile Xbrl, più dinamico rispetto ai tradizionali formati PDF o TIFF.
Gli amministratori di una società devono redigere annualmente, ai sensi dell’art. 2423 del codice civile, il bilancio d’esercizio, composto da:<br /> <br /> • stato patrimoniale;<br /> • conto economico;<br /> • nota integrativa.<br /> <br /> Una volta redatto il bilancio, tali soggetti devono convocare almeno una volta all’anno l’assemblea ordinaria per l’approvazione dello stesso.<br /> Il progetto di bilancio redatto e approvato dall’organo amministrativo deve restare depositato in copia presso la sede della società, insieme alle relazioni degli amministratori, dei sindaci o dell’eventuale organo di controllo contabile, durante i 15 giorni precedenti alla data dell’assemblea e finché viene approvato, in modo tale che i soci possano prenderne visione.
La rendicontazione sociale, Le novità originate dalla partecipazione e rendicontazione sociale