IAS 12 e le regole per contabilizzare le differenze presenti tra i principi contabili e le norme fiscali
Con la risoluzione 65/E del 14.06.2011 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il depositario uscente non ha alcun obbligo di segnalazione
In tema di semplificazione fiscale il c.d. “Decreto sviluppo”, in vigore dallo scorso 14.5.2011, è intervenuto sul regime della contabilità semplificata innalzandone i limiti per l’accesso ai fini delle imposte sui redditi. Tale nuova previsione, in attesa dei dovuti chiarimenti ministeriali, non è stata però accompagnata da una analoga modifica dei limiti dimensionali ai fini Iva generando così un disallineamento tra le soglie.
Il decreto sviluppo eleva l’ammontare dei ricavi per poter accedere al regime della contabilità semplificata: i nuovi limiti sono 400.000,00 euro per le imprese di servizi e 700.000,00 per le altre attività.
Il d.lgs. 173/2008, attuativo della direttiva comunitaria n. 2006/46/CE, ha modificato sia i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata sia quelli per la compilazione del bilancio consolidato. Inoltre il recente d.lgs. 39/2010, attuativo della direttiva comunitaria n. 2006/43/CE, ha riformato la disciplina della revisione legale, in particolare ha ampliato le ipotesi di obbligatorietà del collegio sindacale per le società a responsabilità limitata. <br /> Per le società aventi esercizio coincidente con l’anno solare, le modifiche relative ai nuovi limiti per la redazione del bilancio abbreviato e consolidato devono essere applicate a partire dal bilancio chiuso al 31.12.2009.
I bilanci 2009 vedono il debutto del nuovo linguaggio elettronico elaborabile Xbrl, più dinamico rispetto ai tradizionali formati PDF o TIFF.
Gli amministratori di una società devono redigere annualmente, ai sensi dell’art. 2423 del codice civile, il bilancio d’esercizio, composto da:<br /> <br /> • stato patrimoniale;<br /> • conto economico;<br /> • nota integrativa.<br /> <br /> Una volta redatto il bilancio, tali soggetti devono convocare almeno una volta all’anno l’assemblea ordinaria per l’approvazione dello stesso.<br /> Il progetto di bilancio redatto e approvato dall’organo amministrativo deve restare depositato in copia presso la sede della società, insieme alle relazioni degli amministratori, dei sindaci o dell’eventuale organo di controllo contabile, durante i 15 giorni precedenti alla data dell’assemblea e finché viene approvato, in modo tale che i soci possano prenderne visione.