Ancora una sentenza che dà ragione al contribuente sull'annosa questione dell'Irap sui redditi professionali: questa volta si parla di un medico convenzionato con il SSN. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza numero 78/27/13 depositata il 17.06.2013, ha riconosciuto a un medico di base convenzionato con il S.S.N. il diritto al rimborso dell’Irap pagata. L’Agenzia delle Entrate è stata, inoltre, condannata al pagamento delle spese processuali.
Il presente intervento prosegue l’analisi della circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate, nella quale sono state fornite le prime indicazioni operative in tema di “nuovo” accertamento sintetico. Verranno descritti, in particolare, i paragrafi relativi: alla selezione dei contribuenti, al contraddittorio con il contribuente e alla prova contraria che può essere addotta dallo stesso.
Il nuovo redditometro trova le istruzioni operative con una Circolare dell'Agenzia che lo rende pienamente operativo.
La produzione di energia elettrica fotovoltaica ceduta alla rete del gestore contro un corrispettivo costituisce “attività economica” e, pertanto, comporta la qualifica di soggetto passivo Iva in capo all’utilizzatore dell’impianto; Causa C‑219/12 del 20.06.2013 della Corte di Giustizia U.E
Uno dei temi posti al centro della delega sulla riforma fiscale è quello dell’elusione e dell’abuso del diritto. L’”evanescente” concetto di abuso del diritto, di natura giurisprudenziale e non disciplinato esplicitamente da norme, rappresenta un serio ostacolo al compimento delle scelte imprenditoriali.
Sentenza n. 98/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia: il pignoramento presso terzi impugnabile dinanzi alla Commissione Tributaria.
Restano ancora irrisolti i dubbi sul regime fiscale, previdenziale e contabile delle società tra professionisti STP
Il presente post è dedicato all’esame della parte del Decreto nella quale vengono chiarite: le modalità di attribuzione delle spese ai singoli componenti del nucleo familiare, il calcolo da seguire per la determinazione sintetica del reddito complessivo e la prova contraria che può essere adotta dal contribuente per giustificare la non congruenza alle risultanze del redditometro.
Pronto il Nuovo Redditometro.Dopo una lunga attesa durata circa due anni, alla vigilia di Natale è stato emanato il Decreto Ministeriale attuativo del nuovo famigerato “redditometro”. Al regolamento sono allegate due tabelle che individuano le spese rilevanti ai fini del redditometro, suddivise in “Consumi” ed “Investimenti”, e le tipologie di nuclei familiari alle quali verranno ricondotti i contribuenti.
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