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L'autore Staff di Fiscoetasse ha i seguenti 10 documenti:
Il contribuente che viola norme tributarie uniformandosi all'erronea interpretazione di una circolare dell’amministrazione finanziaria,poi modificata, non è immune dall’istituto dell’accertamento ma non incorre in sanzioni. Questo quanto ribadito in costanza di giurisprudenza dall'ord. della Corte di Cassazione n. 6056 del 15 Marzo 2011.
L’Amministrazione finanziaria, nel rispetto dello Statuto del Contribuente deve allegare gli atti citati nell’avviso di accertamento per integrare le ragioni che, secondo la stessa fondano l’atto impositivo, mettendo a conoscenza il cittadino delle cause e dando modo di approntare la propria difesa . Tale obbligo è però da considerarsi limitato ai soli atti di riferimento necessari per sostenere le ragioni dell’Amministrazione quando esse non siano già conosciute dal contribuente. Questo quanto deciso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 5082 del 2 marzo 2011
SE UNA SNC NON IMPUGNA IL DECRETO INGIUNTIVO, LO STESSO ATTO DIVENTA DEFINITIVO NEI CONFRONTI DEI SOCI CHE NON ABBIANO FATTO OPPOSIZIONE. INOLTRE, I SOCI STESSI NON POTRANNO NEMMENO RIVENDICARE LA PRESCRIZIONE PRECEDENTEMENTE MATURATA NEL TENTATIVO DI EVITARE IL VERSAMENTO.
E’ nullo l’avviso di accertamento notificato nei confronti di una società contribuente fondato sulla documentazione acquisita presso l’abitazione-studio del commercialista, sua residenza anagrafica, senza l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
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La Corte di Cassazione ribadisce che nel caso di perdita incolpevole di documentazione (come nel caso di un incendio) dalla quale possa derivare una circostanza favorevole alla difesa del contribuente in caso di accertamento , lo stesso non è esonerato dall'onere della prova. In detti casi però si possono superare le ordinarie limitazioni di prova per la ricostruzione delle scritture contabili.
Si rimette in discussione l’automatico dimezzamento del termine di costituzione per l’opponente nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, principio già stabilito nella pronuncia delle sezioni unite della Cassazione n. 19246 del 2010. La terza sezione civile della Cassazione afferma che tale soluzione potrebbe portare a violare il principio di giusto processo e con l'ordinanza n. 6514/2011 del 22 marzo 2011 ripropone la causa alle Sezioni Unite.
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