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1) I futuri Indicatori di coerenza - Gli indicatori interni a gerico
I futuri Indicatori di coerenzaIl comma 13 dell’art. 1 della Finanziaria specifica che, all’atto della revisione di ogni singolo studio di settore, saranno individuati specifici indicatori denominati di “normalità economica” che andranno ad aggiungersi agli indici di coerenza già esistenti.
La sostanziale differenza tra le due tipologie consiste nel fatto che se si verifica uno scostamento sugli indici di coerenza economica (già esistenti) si potrà incorrere soltanto in una possibile “segnalazione” dei soggetti da controllare operando dunque a livello di criteri di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo; nel caso in cui lo scostamento riguardi gli indici di normalità economica (i nuovi futuri indici di coerenza) lo scostamento porterà ad una presunzione di maggior ricavo. Per quanto riguarda i tempi di operatività dei nuovi indici questi verranno applicati a regime quando gli studi verranno sottoposti a revisione periodica.
Gli indicatori interni a gerico
Il comma 14 della L. 296/2006 dispone in via transitoria che fino a quando non verranno revisionati gli studi di settore, includendo i nuovi indicatori di coerenza, dovranno essere previsti dal periodo di imposta 2006 specifici indicatori di normalità economica idonei all’individuazione dei ricavi, compensi e corrispettivi attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività da esso svolta.
Questi nuovi misuratori agiscono direttamente sul programma Gerico innalzando la soglia minima di congruità: il programma dunque fornirà l’importo complessivo richiesto per la congruità, ponderato anche dall’effetto degli indicatori in parola.
Gli indicatori di normalità economica per le imprese sono i seguenti:
- valore aggiunto per addetto: l’indicatore di normalità economica scatta quando il rapporto tra la differenza dei ricavi e dei costi rispetto al numero degli addetti è inferiore a determinate soglie stabilite ciascun studio di settore.
- Rotazione di magazzino - durata delle scorte: l’indicatore scatta quando sussiste un anomalo incremento delle rimanenze finali rispetto alle esistenza iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale. In tal caso il costo del venduto viene aumentato per un importo pari all’incremento del magazzino. Tale importo costituisce anche un parametro di riferimento per la determinazione di maggiori ricavi da normalità economica.
- Redditività dei beni strumentali: l’indicatore di coerenza di normalità economica scatta quando il rapporto tra il margine operativo lordo e il valore dei beni strumentali mobili è inferiore a determinati valori soglia stabilite per ciascun studio di settore.
- Rapporto tra ammortamenti, canoni di locazione e valore storico degli stessi indicati nello studio di settore. L’indicatore scatta nel caso in cui tale rapporto risulta attestato sopra una determinata soglia. In tal caso la quota eccedente relativa all’ammortamento e alla locazione viene moltiplicato per un coefficiente definito per ciascun studio di settore.
L’incoerenza di ciascun indicatore comporterà una stima di maggior ricavo per il raggiungimento della congruità.
Per i professionisti gli indicatori in oggetto sono rappresentati da: resa oraria per addetto, resa oraria del professionista-titolare e rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi.
2) Gli indicatori per i soggetti senza studi di settore
Il comma 19 dell’art. 1 Legge Finanziaria prevede specifici indicatori di normalità economica riservati alle imprese e lavoratori autonomi per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore. Questi indicatori sono finalizzati a rilavare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati o l’esistenza di rapporti di lavoro irregolare: dovrà allora essere compilato un allegato alla dichiarazione dei redditi denominato modello “indicatori di normalità economica” (INE).Sono tenuti a compilare il modello INE i soggetti non tenuti all’applicazione degli studi di settore, vale a dire coloro che:
- hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta 2006;
- hanno un periodo d’imposta diverso dai 12 mesi. Nota: i soggetti che esercitano un’attività compresa negli studi di settore, con un periodo d’imposta diverso da dodici mesi, se tale periodo d’imposta è in corso alla data del 01/01/2007, sono tenuti all’applicazione degli studi di settore e pertanto non devono compilare il quadro INE;
- esercitano un’attività per la quale non risultano approvati né gli studi di settore nè i parametri;
- sono tenuti all’applicazione dei parametri contabili (di cui al DPCM 29 gennaio 1996, come modificato dal DPCM 27 marzo 1997);
- esercitano un’attività per la quale si rendono applicabili i parametri e si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività, sono in liquidazione ordinaria, hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta 2006, ovvero hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR ovvero compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore ad euro 5.164.569;
- esercitano un’attività per la quale si rendono applicabili gli studi di settore e hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, ovvero compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 7.500.000.
I soggetti che esercitano un’attività compresa negli studi di settore e si trovano nel periodo d’imposta 2006 in una delle seguenti situazioni non devono compilare l’ allegato INE:
- dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000
- dichiarano di rientrare in una delle cause di esclusione previste nelle ipotesi di cessazione dell’attività, liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell’attività.
Tali soggetti sono esclusi dall’applicazione degli studi, gli stessi sono comunque tenuti a compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Non devono compilare il modello INE i soggetti che determinano il reddito forfetariamente, le Amministrazioni ed Enti pubblici, le assicurazioni, le banche, la società Poste italiane Spa, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società fiduciarie.
3) Gli indicatori per il primo esercizio di attività delle società di capitali (indicatori di continuità)
I commi 20 e 21 dell’art. 1 dispongono l’elaborazione di indicatori di coerenza per le società di capitaliche si trovano nel primo periodo di esercizio dell’attività. Si tratta degli indicatori approvati con Provvedimento dell’Agenzia Entrate 7 marzo 2007:- Rapporto tra componenti positivi e componenti dichiarati ai fini Irap;
- Rapporto tra il volume d’affari ed il totale degli acquisti e importazioni rilevanti ai fini Iva;
- Valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali.
- Costi per il personale.
Tali indici trovano applicazione già dal periodo di imposta 2006 e riguardano solo le attività specificate nel citato provvedimento.
L’obiettivo è chiaro: contrastare la costituzione di società di capitali prive di un qualsiasi progetto economico da liquidare entro pochi mesi (aventi il solo scopo di frodare il Fisco).
4) Il modello INE
Di seguito saranno analizzati i dati richiesti da Unico per la elaborazione dei futuri indicatori di cui al comma 19 della Legge Finanziaria (Gli indicatori per coloro che non hanno gli studi di settore).Nei modelli “Indicatori di normalità economica” 2007 rispettivamente di Unico PF, Unico SP e Unico SC vengono richieste alcune informazioni che serviranno all’Agenzia delle Entrate per individuare gli indici destinati ai soggetti a vario titolo esclusi dagli studi.
In tutti tre i modelli vanno indicati: il numero dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi, i familiari, gli associati in partecipazione ed i soci.
Vanno poi indicate le giornate retribuite relative: ai lavoratori dipendenti, agli apprendisti, al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, gli assunti con contratto a tempo parziale.
Ogni modello contiene diverse sezioni: le persone fisiche e le società di persone hanno 3 sezioni differenziate in funzione dei regimi contabili e della tipologia di reddito impresa o professionale (contabilità semplificata, contabilità ordinaria, redditi di lavoro autonomo), le società di capitali invece hanno solo la sezione relativa al personale.
Le imprese in contabilità ordinaria devono fornire altri dati riguardanti le esistenze iniziali, le rimanenze finali le spese sostenute per lavoro dipendente e assimilato e gli interessi a altri oneri finanziari.