I sostituti di imposta (datori di lavoro o committenti o amministratori di societa ) sono tenuti a certificare le ritenute di imposta operate su:
- redditi di lavoro dipendente e assimilato
- redditi da lavoratoro autonomo (abituali e occasionali) ai sensi dell'art 25 D.P.R. 600/73;
- provvigioni ad agenti, procacciatori e rappresentanti di commercio (anche a titolo occasionale) ai sensi dell'art 25-bis D.P.R. 600/73;
- utili a fronte di partecipazioni societarie. (art. 4, comma 6-ter , del D.P.R. 322/1988,
L'articolo continua dopo la pubblicità
1) Le certificazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati
Il datore di lavoro deve rilasciare a ciascun dipendente, anche a mezzo posta, la certificazione unica anche ai fini contributivi e previdenziali (modello CU). Nel documento vengono riepilogate le somme e i valori corrisposti, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali.
La Certificazione Unica va consegnata in duplice copia al lavoratore o collaboratore entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento dei redditi ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Ti potrebbero inoltre interessare gli eBook:
- 730/2024 e spese detraibili e crediti d'imposta (eBook)
- Guida alle dichiarazioni integrative (eBook 2024)
- Compensazioni 2024 (eBook)
Visita il FOCUS dedicato alle Dichiarazioni 2024
2) La certificazione per gli utili: Modello CUPE
3) La certificazione dei compensi di lavoro autonomo
Il sostituto di imposta deve rilasciare entro il 28 Marzo, la certificazione per i compensi di lavoro autonomo (anche occasionale) che sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte prevista dall'art. 25 del DPR n. 600 del 1973. Anche per questo tipo di reddito dal 2015 va utilizzato il Modello CU. In precedenza non era definito un modello obbligatoria ma era sufficiente che fossero indicati di dati identificativi del sostituto di imposta, la causale del versamento, l'importo delle comme con indicazione di quelle non immponibili e l'ammontare delle ritenute effettuate.
4) La certificazione delle provvigioni ad agenti, rappresentanti e venditori porta a porta
Anche le provvigioni corrisposte a queste categorie sono assoggettate a ritenuta e quindi da certificare entro il 28 febbraio con il Modello CU - Certificazione Unica.
La ritenuta è operata applicando l'aliquota corrispondente al primo scaglione Irpef (23%):
- Al 50% delle provvigioni corrisposte oppure
- Al 20% delle provvigioni corrisposte se il percipiente ha dichiarato al proprio committente (con raccomandata AR spedita entro il 31 Dicembre precedente) di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.