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LE NOVITÀ DEL MODELLO 730 E LA COMPENSAZIONE DEL DEBITO ICI

Le novità del Modello 730 e la compensazione del debito ici

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La più rilevante novità del modello 730 2007 è sicuramente la possibilità di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione per il versamento, con il mod. F24, dell'ICI


1) La compensazione dell'Ici con il modello F24

Le novità della dichiarazione dei redditi Mod. 730/2007 non sono molte.

La più rilevante è sicuramente la possibilità di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione per il versamento, con il mod. F24, dell'ICI dovuta per l'anno 2007.
Per l'esercizio di tale facoltà, è necessario compilare il nuovo quadro I, appositamente inserito nel modello.


Il contribuente che esercita tale facoltà non ottiene nel mese di luglio o agosto da parte del sostituto d'imposta il rimborso degli importi a credito, risultanti dalla dichiarazione, per la parte corrispondente all'importo del credito che ha chiesto di utilizzare per il pagamento dell'ICI mediante compensazione nel mod. F24.


Il contribuente può scegliere di destinare al pagamento dell'ICI l'intero ammontare del credito eventualmente risultante dalla liquidazione della dichiarazione ovvero, in alternativa, specificare l'importo dell'ICI che intende pagare utilizzando il credito risultante dalla dichiarazione.
Tale scelta si effettua barrando la casella 1 ovvero la casella 2 del Quadro I.
La casella 1, va barrata se si intende utilizzare l'intero importo del credito risultante dalla dichiarazione per il versamento dell'ICI.
Nella casella 2, va indicato l'importo dell'ICI dovuta per l'anno 2007 che si intende pagare utilizzando in compensazione l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione.
Il contribuente può indicare in tutto o in parte l'ammontare dell'ICI dovuta per l'acconto e/o per il saldo.


In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se ed in quale misura utilizzare il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento dell'ICI dovuta da ciascuno di essi; pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell'ICI dovuta dall'altro coniuge.

Se il contribuente ha indicato un importo nella casella 2 e dalla liquidazione della dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato, il credito eccedente sarà rimborsato dal sostituto d'imposta; se invece il credito risultante dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato, il contribuente non ottiene alcun rimborso dal sostituto d'imposta e per il pagamento dell'ICI con il modello F24 oltre ad utilizzare il credito dovrà effettuare anche un pagamento diretto.

2) Per la compensazione occorre compilare sempre il modello F24

Per utilizzare in compensazione il credito risultante dalla dichiarazione ai fini del pagamento dell'ICI, il contribuente deve compilare e presentare alla banca ovvero all'ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero.


L'ammontare del credito che può essere utilizzato in compensazione ai fini del pagamento dell'ICI potrebbe non coincidere con l'importo indicato dal contribuente nel presente quadro I in quanto il credito da utilizzare è quello che risulta dalla liquidazione della dichiarazione ed, in particolare, dal prospetto consegnato al contribuente dal soggetto che presta l'assistenza Mod. 730-3/2007 righi 60 (credito Irpef), 61 (credito addizionale regionale) e 62 (credito addizionale comunale).


Nei suddetti righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione ed al codice ente che devono essere utilizzate per la compilazione del modello F24.
Si ricorda che per il 2007 i termini per il versamento dell'ICI sono:

  • 16 giugno per il pagamento dell'acconto;
  • 16 dicembre per il pagamento del saldo.
    È in facoltà del contribuente effettuare entro il 16 giugno il pagamento sia dell'acconto che del saldo.

In caso di presentazione del modello 730 integrativo il contribuente, che nel modello 730 originario ha compilato il quadro ICI e che entro la data di presentazione del modello 730 integrativo ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito risultante dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro ICI del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione.

Se, invece, il contribuente non ha compilato il quadro ICI nel modello 730 originario, ovvero pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito risultante dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro ICI del modello integrativo.

Per la piena operatività dell'innovazione normativa, il Dl 223/06 prevede l'emanazione di un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale saranno disciplinati termini e modalità di attuazione. Allo stato attuale, è possibile il versamento dell'Ici mediante F24 solo in caso di specifica convenzione, a tal fine stipulata fra il Comune interessato e l'Agenzia delle entrate.

Con l'emanazione del citato provvedimento, la possibilità sarà fruibile da parte di tutti i contribuenti.

3) Le altre novita del modello 730/2007

Altre novità del modello sono:

  • la possibilità di eleggere domicilio per la notificazione degli atti e/o comunicazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria;
  • la modifica della misura percentuale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia;
  • l'invio di eventuali comunicazioni dell'agenzia delle entrate relative alla liquidazione della presente dichiarazione esclusivamente al soggetto che ha prestato l'assistenza (C.a.f. o professionista abilitato) il quale ha l'obbligo di informare direttamente il contribuente, salvo il caso in cui l'intermediario è espressamente esonerato dall'agenzia delle entrate;
  • l'introduzione dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef;
  • l'obbligo di assoggettare a tassazione in dichiarazione gli utili ed i proventi equiparati relativi a partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.
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