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BONUS ENERGIA - DETRAZIONE IRPEF/IRES DEL 55% IN 3 ANNI

Bonus energia - detrazione IRPEF/IRES del 55% in 3 anni

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Riqualificazione degli edifici - pubblicato il Provvedimento del Ministero dell'Economia che attua le disposizioni della Finanziaria 2007 sul risparmio energetico

1) Come usufruire della detrazione del 55%

È stato pubblicato il 19 febbraio 2007 il provvedimento attuativo messo a punto dai Ministeri dell'Economia e dello Sviluppo Economico, che attua le disposizioni contenute (commi da 344 a 349) nella Finanziaria 2007 relative alla detrazione di imposta fino al 55% in tre anni delle spese sostenute per realizzare interventi di riqualificazione energetica degli edifici .

SCARICA IL TESTO COMPLETO DEL DECRETO

Si illustrano le caratteristiche principali della detrazione.

Gli immobili oggetto dell'agevolazione (tutti: sia abitativi, commerciali e strumentali) devono essere già esistenti e non in costruzione.

I limiti di detrazione vanno da un minimo di 30.000 a un massimo di 100.000 euro ( le spese possono arrivare quindi a circa 181.800 euro circa) a seconda degli interventi agevolabili

Rispetto alla già nota detrazione 36% per interventi di recupero edilizio, che prevedeva già, seppur marginalmente, benefici per il risparmio energetico, si segnala la possibilità di scontare la detrazione oltre che ai fini IRPEF anche ai fini dell'IRES ampliando la platea dei destinatari della norma anche alle imprese, società ed enti.

Alla detrazione 55% citata si aggiunge quella del 20% per le spese in Inverter o motori a elevata efficienza (investimenti perlopiù destinati alle imprese).

L'articolo 3 di detta disposizione, evidenzia dettagliatamente gli interventi per i quali spetta la detrazione, tra cui: la fornitura e messa in opera di materiale coibente (limite 60.000 euro), la demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso, le integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti, la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze (limite 60.000 euro), anche in integrazione con impianti di riscaldamento, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione (limite 30.000 euro).

Tra questi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
Sono ammissibili ai fini delle detrazioni, le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica tra gli elementi necessari per fruire della detrazione.

L'articolo 4 illustra la procedura per richiedere le detrazioni:

1) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti; vale quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 192/2005;

2) trasmettere all'ENEA entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008, copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, disponibile dal 30 aprile 2007, ottenendo ricevuta informatica;
in alternativa la documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 - riqualificazione energetica;

3) effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale (non per le imprese) dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico;

4) conservare il certificato energetico, la ricevuta informatica, le fatture comprovanti le spese sostenute e la ricevuta del bonifico.

Non sembra essere necessaria l'invio preventivo di apposita comunicazione come avviene per la detrazione 36% (a Pescara) che sembra NON CUMULABILE CON LA PRESENTE AGEVOLAZIONE.

Tuttavia considerato che in base al comma 348 della Finanziaria 2007 la detrazione in esame è concessa con le stesse modalità previste per la detrazione 36-41%, sarebbe opportuno un chiarimento sulla necessità o meno della comunicazione preventiva all'Ufficio di Pescara per usufruire dell'agevolazione in esame.

La stessa è invece compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni (art. 10).

L'articolo 5 prevede che il determinante attestato di certificazione e di qualificazione energetica sia redatto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni o quelle eventualmente stabilite dai Comuni prima dell'8 ottobre 2005. In assenza delle suddette procedure, è sufficiente l'attestato di qualificazione energetica conforme ad un allegato alla disposizione in oggetto (i tecnici necessariamente incaricati a gestire e coordinare gli interventi e l'agevolazione dovranno ben conoscere) ed asseverato da un tecnico abilitato.
I calcoli per la determinazione dell'indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto previsto all'allegato I del decreto legislativo 192/2005.

La norma si conclude con definizioni e aspetti squisitamente tecnici che individuano le caratteristiche e i limiti degli interventi agevolati.

Si evidenzia infine che per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti o ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.

Dato il meccanismo proprio della detrazione, per fruire della stessa, l'impresa dovrà avere capienza di imposta .

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