Siamo quindi ad anticiparVi i quesiti proposti e le risposte fornite con un breve commento di supporto.
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1) MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
Domanda:
I commi 242 e 243 precisano che le operazioni (fusioni, scissioni e conferimenti) devono essere "effettuate" nel 2007 e 2008 senza chiarire in quale momento le operazioni si considerano "effettuate". Si ritiene che per le fusioni e scissioni questo momento debba coincidere con le iscrizioni al Registro delle Imprese degli atti di fusione o scissione (indipendentemente dall'eventuale retrodatazione o postdatazione di alcuni effetti delle operazioni), mentre per i conferimenti neutrali di aziende dovrebbe rilevare la data dell'atto notarile di conferimento.
Risposta:
Ai fini dell'individuazione del momento in cui si considerano "effettuate" le operazioni di cui ai commi 242 (fusioni e scissioni) e 243 (conferimenti d'azienda cosiddetti "neutrali") della Legge Finanziaria 2007 si precisa quanto segue:
- Con riferimento alle operazioni di fusione e di scissione si ritiene che tale momento coincida con la data di efficacia giuridica della fusione o della scissione, ai sensi rispettivamente dell'articolo 2504-bis e dell'articolo 2506-quater del codice civile;
- In relazione ai conferimenti d'azienda si ritiene che tale momento coincida con la data di iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale presso il registro delle imprese ai sensi dellarticolo 2436, comma 5, del Codice Civile.
Commento
In tema di fusioni e scissioni, spesso il legislatore ha ricondotto il momento di rilevanza fiscale dell'operazione alla data della delibera assembleare con la quale si è assunta la decisione (in tal senso anche la recente normativa in materia di riporto delle perdite introdotta dal D.L. 223/2006). La norma sulle aggregazioni in commento utilizza invece il concetto di effettuazione dell'operazione in senso civilistico: per le fusioni l'operazione ha effetto quando è iscritto l'atto di fusione nel registro delle imprese (ex art. 2504-bis del c.c.), per le scissioni l'operazione ha effetto quando l'atto di scissione è iscritto nel registro delle imprese (ex art. 2506-quarter del c.c.).
Per i conferimenti l'individuazione del momento di effettuazione è più delicata, mancando in tal senso un preciso riferimento civilistico. Fiscalmente il momento di efficacia potrebbe essere fatto decorrere o dalla data dell'atto di conferimento o dalla data, successiva, dell'iscrizione dell'atto presso il Registro delle imprese. La risposta fornita dagli esperti adotta la seconda soluzione, e riconduce il momento di effettuazione dell'operazione di conferimento alla data di iscrizione presso il Registro delle imprese della delibera di aumento del capitale sociale eseguito dalla società conferitaria.
2) OPERATIVITA' DELLE IMPRESE PARTECIPANTI ALL'AGGREGAZIONE
Domanda:
Il comma 244 richiede, tra l'altro, che le imprese partecipanti all'aggregazione siano "operative da almeno due anni" . Si ritiene che un eventuale qualificazione del concetto di operatività sulla scorta della disciplina delle "società non operative" sia in contrasto con la ratio stessa dell'agevolazione, posto che una società che risulti non operativa (ex art. 30 della Legge 724/94) potrebbe dare adeguato impulso alla propria attività attraverso forme di aggregazione con altre imprese. Inoltre anche società costituite da meno di due anni ma "operative" sembrerebbero poter beneficiare del bonus.
Risposta:
L'articolo 1 comma 244 della Legge Finanziaria 2007 limita l'agevolazione in commento alle sole operazioni di fusione, scissione e conferimento cui partecipino esclusivamente imprese "operative" da almeno due anni.
Per espressa previsione normativa, rimangono, pertanto, escluse dall'agevolazione le imprese costituite da meno di due anni e quelle che non esercitano un'effettiva attività d'impresa.
Attesa la finalità della norma, l'operatività deve intendersi in senso "sostanziale", con la conseguenza che il beneficio non potrà essere riconosciuto qualora le imprese risultino solo formalmente costituite da almeno un biennio, essendo, invece necessario ai fini che qui interessano un quid pluris.
Per fruire del riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio ovvero del maggior valore iscritto dalla società conferitaria, il contribuente è, infatti, tenuto a presentare apposita istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della Legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa de qua.
In sede di risposta, l'agenzia delle Entrate potrà prendere a riferimento il concetto di operatività utilizzato per le cosiddette "società di comodo" di cui all'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724, escludendo dall'agevolazione tutte quelle situazioni in cui le società al di là dell'oggetto sociale dichiarato, sono state costituite per gestire il patrimonio nell'interesse dei soci, anziché per esercitare un effettiva attività commerciale o industriale, risultando, pertanto, non operative.
Commento
La richiesta di chiarimenti sul concetto di "operatività" era attesa: il nostro ordinamento non contiene infatti una definizione di azienda operativa, ma si limita a definire, in senso negativo, la società "non operativa" (art. 30 legge 724/94).
Il riferimento alla disciplina delle società di comodo lascia tuttavia qualche perplessità: innanzitutto ci si chiede il motivo per cui il legislatore non abbia richiamato espressamente la normativa sulle società di comodo, inoltre non si intuisce la ratio legis nel vietare ad una società di comodo di aggregarsi con un'altra società superando, in tal modo, la propria condizione di non operatività.
In ogni caso, nella risposta fornita in occasione di Telefisco, il riferimento alle società di comodo appare un possibile criterio di esclusione all'agevolazione, ma non necessariamente l'unico. Si noti, oltretutto, che può prendere parte a un'operazione di aggregazione anche una impresa individuale la quale è esclusa ex lege dalla normativa sulle società di comodo.
La risposta, infine, chiarisce come il requisito di operatività vada inteso in senso "sostanziale": non è pertanto sufficiente che le società risultino costituite da almeno un biennio, ma è necessario dimostrare che le stesse abbiano esercitato in tale periodo una effettiva attività di impresa (si esclude pertanto l'utilizzo delle cosiddette "società scatola" nelle operazioni di aggregazione agevolate).
3) POSSESSO ININTERROTTO DELLE CONDIZIONI PER L'AGEVOLAZIONE
Domanda:
Il comma 245 dispone che le "disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243 ".
L'utilizzo della congiunzione "o" sembra condurre a ritenere applicabile il beneficio a soggetti che non possiedano, al momento dell'operazione, i requisiti oggettivi e soggettivi ma li abbiamo posseduti ininterrottamente per i due anni precedenti.
Risposta:
La congiunzione "o" ha valenza non disgiuntiva ma aggiuntiva.
Conseguentemente, la norma in oggetto deve essere letta nel senso che le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano solo a condizione che tutte le imprese partecipanti alle descritte operazioni di aggregazione aziendale possiedano ininterrottamente i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti ai fini del riconoscimento fiscale sia al momento in cui viene posta in essere l'operazione di fusione, scissione o conferimento, sia nei due anni precedenti l'operazione stessa.
Commento
Risulta di difficile comprensione la risposta fornita al quesito di cui al paragrafo 4. Appare se non altro curiosa l'affermazione secondo la quale la congiunzione "o" (usata nell"ambito del comma 245) ha valenza aggiuntiva, in quanto è nella coscienza comune degli operatori del diritto tributario che quando il legislatore vuole dare valenza aggiuntiva ricorre generalmente alla congiunzione "e" piuttosto che alla congiunzione "o".
Seguendo la linea interpretativa proposta dagli esperti di Telefisco, l'operazione di seguito schematizzata risulterebbe non agevolabile:
Socio A - Societa' A
Socio B - Società B
Dopo due anni di rispetto delle condizioni di cui ai commi 242 e 243 il socio A acquista la partecipazione del socio B e, quindi, delibera la fusione delle due società.
La fusione tra le due società A e B non risulterebbe agevolabile: pur avendo rispettato i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma per l'intero biennio precedente all'operazione di fusione, il requisito dell'indipendenza non è più rispettato al momento di effettuazione della fusione (essendo le due società controllate dal medesimo soggetto).
4) CONCLUSIONI
Le risposte fornite dagli esperti dell'Agenzia delle Entrate, in occasione del convegno Telefisco 2007, confermano la volontà del legislatore di utilizzare lo strumento agevolativo per favorire l'aggregazione di due o più realtà aziendali operative sotto l'aspetto "sostanziale" superando il concetto "formale" di operatività, per favorire, in tal modo, non le mere riorganizzazioni societarie, ma le operazioni che comportino una reale crescita del business d'impresa.Molti aspetti della normativa rimangono tuttavia ancora incerti.
05.02.2007 Sistema Fisco S.r.l.