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1) Approvati i modelli Ufficiali per aderire ai fondi o per lasciare il TFR in azienda
Sono stati emanati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il giorno 30 gennaio 2007 i decreti attuativi della riforma. Con tali decreti il legislatore:
- introduce i modelli ministeriali per la scelta del lavoratore in materia di adesione ai fondi; la compilazione di tale modelli è necessaria sia per le nuove scelte sia per la conferma delle scelte eventualemnte già effettuate con i modelli preesistenti;
- definisce le regole del fondo residuale FondInps e del Fondo Inps di tesoreria in cui confluiranno rispettivamente:
- le quote di TFR in caso di silenzio assenso;
- le quote di TFR mantenuto come retribuzione differita nel caso di azienda con più di 49 dipendenti;
- definisce i criteri per la determinazione del numero dei dipendenti: si considera la media annuale dei lavoratori in forza nel 2006 o nell'anno solare di inizio attività, computandovi tutti i lavoratori a prescindere dall'orario di lavoro e dalla tipologia di lavoro svolto.
Il decreto precisa che:
per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del presente decreto hanno già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione dei nuovi modelli TFR1 o TFR2, entro 30 giorni dalla pubblicazione degli stessi in GU.
Non è necessaria la conferma della scelta con tali modelli se destinatario del TFR è l'azienda.
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2) Modello TFR1 per i lavoratori in essere al 31 dicembre 2006
- Il modulo TFR1 deve essere compilato dai lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, i quali devono manifestare la propria volonta' entro il termine del 30 giugno 2007.
Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.
In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore, si determinano i seguenti effetti:
- in caso di esplicito conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti, a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007; in tal caso, l'importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato, in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno 2007;
- in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine del 30 giugno 2007,il datore di lavoro provvede al versamento del TFR maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b), del Decreto;
- in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR di cui all'articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps o ai fondi collettivi se istituiti.
I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006 hanno già effettuato la scelta di aderire ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR,sono esclusi dall'obbligo di compilazione del TFR1;
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3) Modello TFR2 per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 2007
- Il modulo TFR2 deve essere compilato dai lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro ha avuto inizio in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto.
La volontà deve essere manifestata entro 6 mesi dalla data di assunzione. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la manifestazione di volontà dal lavoratore, al quale rilascia copia controfirmata per ricevuta.
In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore si determinano i seguenti effetti:
- in caso di esplicito conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore, provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi dell'anno 2007 resta inteso che il versamento non potrà avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso l'importo del TFR è rivalutato in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno 2007;
- in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine di sei mesi dall'assunzione, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento del TFR alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b), del Decreto;
- in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR di cui all'articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento al Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps o ai Fondi collettivi se istituiti.(art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 757, della medesima legge n. 296 del 2006.)
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