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VERSAMENTO DEL SALDO ICI 2006

Versamento del saldo ici 2006

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Entro il prossimo 20 Dicembre 2006 i contribuenti devono provvedere al versamento della seconda rata dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno in corso.
Il versamento deve essere effettuato a titolo di saldo dell'imposta complessivamente dovuta per il 2006, al netto di quanto già versato con la prima rata di Giugno.

1) Come si determina l'imposta

L'Imposta complessivamente dovuta per il 2006 si determina in base alle aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per l'anno in corso. Si dovrà, pertanto, effettuare il conguaglio di quanto è già stato versato a Giugno a titolo di acconto.
Questo perchè la regola prevede infatti che la prima rata, il cui termine è scaduto il 30/06/2006, sia determinata in base al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno tenendo conto delle aliquote e detrazioni vigenti nel 2005.

L'importo della seconda rata - che va versato dal 1° al 20 dicembre - deve essere pari al saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dall'ente per l'anno in corso ed è, quindi, comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.
  • ACCONTO entro 30/06/2006: IMPOSTA CALCOLATA SULLA BASE DELL'ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI VIGENTI NELL'ANNO PRECEDENTE
  • SALDO entro 20/12/2006: IMPOSTA CALCOLATA SULLA BASE DELL'ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI DELL'ANNO IN CORSO MENO L'ACCONTO

Gli elementi per il calcolo (aliquota, detrazioni e riduzioni) sono deliberati dal Comune e sono pubblicati sul sito Internet del Consorzio dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani www.Ancicnc.it
In merito si consiglia di rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune in cui sono ubicati gli immobili per i quali vi è l'obbligo di versamento dell'imposta.

I soggetti interessati al versamento

Sono tutti i possessori di immobili a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi ma anche il locatario nel caso di leasing immobiliare. In caso di contitolarità ciascuno dei soggetti pagherà in rapporto alla rispettiva quota.

2) Gli immobili oggetto di imposta e Base imponibile

Sono quelli situati nel territorio dello Stato, anche se strumentali all'esercizio dell'attività di impresa o destinati alla vendita.
Il possesso dell'immobile deve essere calcolato per dodicesimi: quando l'immobile è posseduto per almeno 15 giorni si considererà posseduto per il mese intero.
La disciplina dell'ICI distingue, per il calcolo dell'imposta, tre tipi di immobili:

- Fabbricati;
- Aree fabbricabili;
- Terreni agricoli.

Fabbricati
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

Per i fabbricati iscritti nel Catasto e provvisti di rendita catastale la base imponibile ai fini ICI si ottiene moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per un apposito coefficiente pari a:

  • 100 per i fabbricati appartenenti ai gruppi A, B e C (con esclusione del gruppo A/10 e C/1); 
  •  50 per i fabbricati iscritti nella categoria A/10 e D;
  • 34 per i fabbricati iscritti nella categoria C/1.

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del contribuente viene prevista una detrazione di Euro 103,29 (da rapportare all'effettivo periodo di durata di questa destinazione e al numero dei contitolari che dimorano abitualmente).
Il Comune può però aumentare la misura della detrazione fino ad un massimo di 258,23 Euro.
La detrazione potrà essere utilizzata fino all'ammontare dell'imposta nel senso che, qualora fosse superiore a questa, non potrà mai generare un credito verso il Comune.
Regole particolari valgono poi per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (riduzione dell'imposta al 50%) e per i fabbricati sottoposti a vincoli storico-artistici (per determinare la rendita catastale si farà riferimento alla minore tariffa d'estimo prevista per le abitazioni della stessa zona censuaria).

Per quanto riguarda i fabbricati sprovvisti di rendita catastale posseduti da imprese (immobili di categoria "D") e da queste distintamente contabilizzati, il valore imponibile è dato dalla somma dei costi di acquisto e di quelli incrementativi considerati separatamente per ciascun anno di formazione e moltiplicati per appositi coefficienti di adeguamento (si veda al proposito il decreto Ministeriale 15 Marzo 2004).

Per i fabbricati privi di rendita catastale (ad es. perché la costruzione è appena terminata e non sono ancora stati iscritti al Catasto) si farà riferimento ad una rendita "presunta"  vale a dire ricavata da quella di fabbricati analoghi aventi stesse caratteristiche (gruppo, classe, categoria catastali, consistenza) e situati in una zona omogenea (stesso Comune, stessa zona censuaria).

Aree fabbricabili
Per i terreni edificabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° Gennaio dell'anno di riferimento (all'1.1.2006).
Si terrà conto di parametri quali: l'indice di edificabilità (certificato di destinazione urbanistica), l'ubicazione del terreno, gli oneri da sostenere per la costruzione, i prezzi mediamente praticati per aree con le stesse caratteristiche.
Il Comune può predeterminare il valore venale per le aree di sua competenza: in tal modo, se l'imposta sarà versata dal contribuente in misura non inferiore a questo riferimento, ne verrà limitato il potere di accertamento. Non sono edificabili ai fini ICI (indipendentemente dal piano urbanistico vigente) i terreni posseduti da imprenditori agricoli o coltivatori diretti e destinati effettivamente all'esercizio delle attività agricole.

Terreni agricoli
Per questi immobili la base imponibile è data dal reddito dominicale (attribuito dal Catasto dei terreni) vigente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento, dunque all'1.1.2006. Questo valore dovrà essere rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente di 75.
Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole (art. 2135 Codice Civile) da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto.

3) Modalità di versamento

L'imposta dovrà essere versata a ciascun Comune nel cui territorio si trovano gli immobili come sopra detto.
Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità definite dal Comune stesso vale a dire secondo uno dei modi seguenti:
  1. Bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale (per i Comuni che curano direttamente la riscossione dell'imposta) oppure intestato al Concessionario per la Riscossione;
  2. Utilizzando il modello F24-ICI per i Comuni che hanno stipulato una apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate; in tal caso l'imposta è compensabile con i crediti di altri tributi e contributi (secondo quanto è indicato all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997).
    I codici tributo da utilizzare saranno i seguenti:
    3901 (ICI per l'abitazione principale)
    3902 (ICI per i terreni agricoli)
    3903 (ICI per le aree fabbricabili, 3904 (ICI per gli altri fabbricati)
    3905 (credito ICI).
  3. Utilizzando il modello F24-ICI predeterminato, appositamente creato per il versamento di questa imposta. La possibilità di utilizzare questo modello è subordinata alla stipulazione di una apposita convenzione tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate. A differenza del modello "ordinario"  non consente di effettuare la compensazione.
  4. Avvalendosi dei Servizi Telematici dell'Agenzia delle Entrate (F24 telematico): maggiori informazioni si trovano sul sito www.agenziaentrate.it Il regolamento comunale può prevedere la possibilità del versamento unitario eseguito da uno dei contitolari anche per tutti gli altri: in caso contrario ciascuno dei contitolari dovrà effettuare il versamento dell'imposta per la propria quota di possesso.

4) Ravvedimento Operoso

Ravvedimento operoso per omesso/insufficiente versamento dell'acconto o del saldo 2006.
Se a Giugno 2006è stato versato a titolo di acconto un importo inferiore al dovuto (oppure è stato omesso del tutto il versamento) sarà possibile sanare l'irregolarità attraverso il ravvedimento operoso "lungo".
In tale ipotesi la sanzione sarà ridotta al 6% dell'imposta non versata e dovranno essere contestualmente versati anche gli interessi di mora calcolati al tasso legale (2,5%) per ogni giorno di ritardo.


Se invece l'omesso o insufficiente versamento dovesse riguardare il saldo in scadenza il 20 Dicembre prossimo sarà possibile usufruire del ravvedimento entro i 30 giorni dal termine citato (quindi entro il 19 Gennaio 2007): si verserà l'imposta con gli interessi legali e la sanzione ridotta ad un ottavo (pari al 3,75% dell'ICI non versata nei termini di legge).

5) Novità Finanziaria 2007

Novità introdotte con la LEGGE 24 novembre 2006 n.286 di conversione del DL 262/2006.

A decorrere dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da società ed enti pubblici e privati, per ciascun fabbricato dovrà essere specificato, oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno, nonché l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente.

La dichiarazione dei redditi presentata da società ed enti in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, conterrà tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili.

Con decreto del capo del Dipartimento delle politiche fiscali sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l'attuazione di queste disposizioni

Non viene più previsto (i relativi commi sono stati infatti soppressi), come nella versione originaria, che sia il sostituto di imposta a liquidare e versare l'ICI per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. Inoltre viene abrogata la disposizione che consentiva la compensazione dell'ICI con crediti di altra natura .

Nelle dichiarazioni dei redditi, sottoposte ai controlli automatizzati di cui all'art. 36 bis del Dpr 600/1973, verrà controllato anche il puntuale versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente.

L'esito del controllo sarà trasmesso ai comuni competenti . Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente.
I controlli saranno più incisivi: i Comuni trasmetteranno annualmente all'Agenzia del Territorio , in via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti in materia di imposta comunale sugli immobili, nel caso di discordanza da quelli catastali. Ma anche per questo punto servirà un decreto del Ministro dell'Economia, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni.

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Commenti

piubeni luca - 03/12/2011

rimettere l'ici prima casa quando la gente fa fatica ad arrivare a fine mese è proprio il colmo una manovra importante da fare era pizzicare la gente con un certo reddito e almeno dimezzare i politici,macchine blu,loro stipendi i loro lussi ecc.....

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