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ENTRO IL 27 DICEMBRE 2007 - VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA

Entro il 27 dicembre 2007 - versamento dell'acconto Iva

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L’acconto Iva è stato introdotto dall’articolo 6 della Legge numero 405 del 1990; la misura dell’acconto Iva è stata modificata dall’articolo 15, comma 1, del Decreto Legislativo numero 155 del 1993.
Riassumiamo brevemente i caratteri e le modalità di calcolo dell’adempimento di prossima scadenza.

1) Soggetti interessati e soggetti esonerati

Soggetti che devono versare l’acconto Iva
  • I contribuenti che liquidano e versano l’Iva mensile (articolo 1, DPR 100/98);
  • I contribuenti che liquidano e versano l’Iva trimestrale (articolo 7, DPR 542/99 e articolo 74, comma 4 del DPR 633/72);
Soggetti che non devono versare l’acconto Iva
  • Coloro che hanno intrapreso un’attività nel corso del 2007;
  • I soggetti che terminano la propria attività nel corso del 2007:
    - contribuenti mensili devono aver cessato l’attività entro il giorno 01.12.2007;
    - contribuenti trimestrali devono aver terminato l’attività entro il giorno 01.10.2007;
  • I contribuenti mensili che presentano un credito Iva nel mese di dicembre 2006;
  • I contribuenti trimestrali che presentano un credito Iva nel quarto trimestre 2006 o da dichiarazione riguardante l’anno 2006 (per i trimestrali “per opzione”);
  • I contribuenti che presumono di beneficiare di un credito dall’ultima liquidazione Iva;
  • I contribuenti trimestrali “per opzione” che ritengono di beneficiare di un credito Iva dalla dichiarazione annuale Iva 2007;
  • I contribuenti soggetti al regime speciale agricolo (articolo 34 del DPR 633/72);
  • Coloro che esercitano attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, del DPR 633/72);
  • Coloro che hanno aderito al regime delle nuove attività produttive (articolo 13 della Legge 388/2000) o al regime delle attività marginali (articolo 14 della Legge 388/2000);
  • Coloro che sono usciti dal regime delle nuove iniziative o delle attività marginali con decorrenza 2007;
  • Contribuenti minimi in franchigia (articolo 32-bis del DPR 633/72);
  • Soggetti che hanno posto in essere solamente operazioni esenti o non imponibili per quanto riguarda l’Iva;
  • Importo dell'acconto inferiore a ad € 103,29.

2) Metodi di determinazione dell'acconto Iva

Per la determinazione dell’acconto Iva possono essere utilizzati tre metodi alternativi: il metodo storico, il metodo previsionale o il metodo della pre-liquidazione.

1. IL METODO STORICO
Con questa metodologia per determinare quanto versare a titolo di acconto si applica la percentuale dell’88 per cento sulle seguenti basi imponibili:

- importo a debito da liquidazione Iva del quarto trimestre 2006, per i soggetti trimestrali;
- importo a debito da liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2006, per i soggetti mensili;
- importo a debito da dichiarazione Iva per l’anno 2006 per i soggetti trimestrali “per opzione” (articolo 7 del DPR 542/99).


Calcolo dell'acconto secondo il metodo storico

Contribuente

Liquidazione di riferimento
Rigo di riferimento per l'applicazione dell'88%

Contribuenti mensili

Dicembre 2006

VH 12 Modello Iva 2007

Contribuenti trimestrali per opzione (art. 7 DPR. 542/99)

Liquidazione annuale (dichiarazione IVA per l'anno 2006)

VL38 – VL36 + Acconto versato nel 2006 (Rigo VH13)

Contribuenti trimestrali speciali (art. 74 co. 4 DPR 633/1972)

Quarto trimestre 2006

VH 12 Modello Iva 2007




2. METODO PREVISIONALE

Il contribuente stima le operazioni che verranno effettuate fino al termine dell’esercizio; se da tale congettura risultasse un acconto Iva minore rispetto a quello corrisposto nel 2006, il calcolo dell’88 per cento andrà effettuato su questo minore importo.
Il metodo previsionale va applicato allorquando la stima possa essere ragionevolmente attendibile, in quanto nel caso di insufficiente versamento dell’acconto, al contribuente potrebbe essere irrogata la sanzione amministrativa prevista per tali casistiche.


3. METODO DELLA PRE-LIQUIDAZIONE
Tale criterio si basa su dati relativi alle operazioni realmente effettuate alla data del 20 Dicembre 2007, il contribuente effettua quindi, una liquidazione comprensiva di tutte le operazioni attive e passive fino a tale data.
L’articolo 6, comma 3-bis della Legge 405 del 1990 prevede il versamento del 100 per cento della somma determinata con la cosiddetta “liquidazione periodica aggiuntiva”, che va compilata entro il 27 Dicembre 2007.

La liquidazione periodica aggiuntiva prende in considerazione l’Iva a debito e l’Iva a credito riguardante:
  • le fatture attive già registrate dal 1° al 20 Dicembre per i mensili, e dal 1° Ottobre al 20 Dicembre per i trimestrali;
  • le fatture passive iscritte nel registro degli acquisti dal 1° al 20 Dicembre per i mensili o dal 1° Ottobre al 20 Dicembre per i trimestrali;
  • le operazioni effettuate dal 1° Novembre al 20 Dicembre ma non ancora annotate, in quanto i termini non sono ancora scaduti.

3) Casi particolari

VARIAZIONE NELLA CADENZA DEI VERSAMENTI
Nel caso di variazione del volume d’affari, può accadere che il contribuente vari il regime di liquidazione Iva, da trimestrale a mensile, oppure da mensile a trimestrale.
Situazione 1: il soggetto nel 2006 era in regime trimestrale, ma nel 2007 è passato al regime mensile, occorrerà confrontare il dato 2007 con un terzo del versamento effettuato in sede di dichiarazione annuale Iva 2007 oppure un terzo dell’Iva versata relativa al quarto trimestre 2006 per i trimestrali “speciali”.
Situazione 2: il soggetto da regime mensile 2006, passa al regime trimestrale 2007. In tal caso si prendono a confronto il dato 2007 con il dato del 2006. Il dato 2006 viene rappresentato dall’importo Iva versato con riferimento agli ultimi tre mesi del 2006.


CONTABILITÀ SEPARATE
Nelle situazioni di contabilità separate, fermo restando l’unitarietà del soggetto d’imposta, è fatto obbligo di porre in essere un unico versamento dell’imposta a titolo complessivo, vale a dire si fa la somma algebrica dell’Iva a credito o a debito delle distinte liquidazioni periodiche.


PROCEDURE CONCORSUALI
L’acconto Iva va versato anche da parte del curatore o del commissario liquidatore in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa.

4) Versamento e sanzioni

Al contribuente sarà fatto obbligo di versare l’acconto solo se l’importo è uguale o superiore ad € 103,29 e andrà effettuato mediante modello unificato di pagamento F24, secondo modalità telematiche (F24 on line, F24 cumulativo o mediante sistemi di home banking) entro il 27 Dicembre 2007.

Secondo quanto disposto dall’articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 241/97, non si può rateizzare l’acconto Iva.

L’Ufficio può, “in caso di pericolo per la riscossione”, controllare che i contribuenti abbiano effettuato i versamenti Iva, anche a titolo di acconto; tale controllo può essere effettuato anche in un momento antecedente alla presentazione della dichiarazione Iva annuale.

I CODICI TRIBUTO
Contribuenti mensili: 6013
Contribuenti trimestrali: 6035

LA REGISTRAZIONE DEL VERSAMENTO
L’importo della somma versata a titolo di acconto e gli estremi del versamento devo essere iscritti nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi.


SANZIONI E RAVVEDIMENTO
Nella situazione in cui il contribuente non abbia versato l’acconto, o lo abbia versato in misura insufficiente o oltre il termine previsto (27 Dicembre 2007) viene prevista una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato.

Tali casistiche possono essere regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso e con conseguente applicazione della sanzione ridotta pari a 1/8 del minimo, ovvero pari al 3,75% (se effettuato entro 30 giorni dall’omissione o dall’errore, quindi entro il 28 gennaio 2008, in quanto il 26/01/2008 cade di sabato) o pari ad 1/5, ovvero pari al 6% (se si regolarizza la situazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, quindi entro il 31 luglio 2008).

Il perfezionamento del ravvedimento operoso avviene una volta adempiuti i seguenti obblighi:
- si deve pagare l’imposta o la differenza d’imposta dovuta;
- si corrispondono gli interessi legali;
- si procede al versamento della sanzione ridotta dovuta.
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