Potenziata l'operatività delle indagini bancarie.
La Legge finanziaria per il 2005 ha apportato un forte e importante potenziamento delle indagini finanziarie, dando chiarezza e leggibilità ai testi legislativi e, rimuovendo le poche "scorie" di segretezza opponibili all'Amministrazione finanziaria. La circolare 32/E del 19 ottobre 2006, è intervenuta a spiegare le modifiche.
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1) La decorrenza
La nuova norma interessa anche i periodi d'imposta ancora accertabili alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (1° gennaio 2005).
E ciò, secondo l'Agenzia delle Entrate, per la natura procedimentale delle modifiche, che non hanno mutato né il profilo sostanziale dei singoli ambiti impositivi né, quello sanzionatorio. In senso contrario la dottrina, in quanto, la ritiene una applicazione sostanziale e non procedimetale.
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2) Le principali modifiche
La legge ha ampliato, sia sotto il profilo soggettivo (rendendo possibile l'accesso nei confronti di qualsiasi operatore creditizio o finanziario, comprese le società fiduciarie, comunque denominate), sia sotto il profilo oggettivo (rispetto a ogni tipologia di rapporto), l'ambito di operatività della procedura istruttoria attraverso la riformulazione dei numeri 7) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, sia pure con contestuale ridimensionamento dell'ambito procedurale dei rispettivi numeri 5).
3) La norma
È contenuta negli ultimi periodi dell'art. 32, comma 1, punto 2 del DPR n. 600 del 1973, ai fini IVA vedi articolo 51 DPR 633 del 1972, dove viene detto che:
- (primo periodo) "i dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti (attraverso le indagini finanziarie) e rilevati in sede di verifica, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine";
- (secondo periodo) "alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni".
Il primo periodo , che si rivolge necessariamente a tutti i contribuenti destinatari (intesi non solo le "persone fisiche e giuridiche" ma ogni altro soggetto, titolare o meno di situazioni giuridiche che costituiscono il presupposto del tributo, anche come destinatario unitario solo di accertamento e, quindi anche le società di persone ed enti assimilati, il G E I E ; le associazioni e le società tra artisti e professionisti; gli enti pubblici e privati non commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, anche senza personalità giuridica, come le stabili organizzazioni di soggetti esteri non residenti nonché le persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato), stabilisce che i dati e gli elementi acquisiti attraverso indagini finanziarie (dirette o indirette) sono "posti a base" delle rettifiche (delle dichiarazioni presentate dai contribuenti) o degli accertamenti (nei confronti di soggetti che non hanno presentato la dichiarazione) se i contribuenti stessi non dimostrano:
- di aver tenuto conto di tali dati ed elementi in sede di adempimenti dichiarativi del singolo reddito o del reddito complessivo;
- che tali dati ed elementi sono irrilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile.
Il secondo periodo , invece, si rivolge solo ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ; ciò in quanto fa espresso riferimento alle scritture contabili e quindi solo nel caso in cui sia configurabile un'attività economica, anche di natura professionale e, stabilisce che i "prelevamenti" (da un conto) e "gli importi riscossi" (avuto riguardo al rapporto finanziario o alle operazioni, anche occasionali, effettuate) sono posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti se il contribuente:
- non indica il beneficiario del prelevamento o della somma di denaro riscossa;
- semprechè non risultino dalle scritture contabili (dimostrazione, questa, che può essere data solo da chi tiene la contabilità ordinaria).
L'espressione utilizzata dal legislatore nel primo periodo sembrerebbe far ritenere che la norma non indichi una presunzione legale relativa ( iuris tantum ) ma un indizio qualificato da cui partire per procedere a rettifiche o ad accertamenti in conformità con le regole proprie dei diversi metodi previsti dalle norme (artt. 38, 39, 40, 41 del DPR n. 600 del 1973 e artt. 54 e 55 del DPR 633/1972).
In senso contrario, però, si esprime la Circolare 32/ E secondo la quale proprio la locuzione "posto a base" va intesa come il riconoscimento legale dell'attitudine probatoria che tali movimentazioni assumono ai fini dell'efficacia presuntiva che l'organo procedente intende utilizzare per assolvere il proprio onere dimostrativo.