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IVA E AUTO - AL VIA CON LE ISTANZE DI RIMBORSO

Iva e auto - al via con le istanze di rimborso

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Al via con il rimborso dell'IVA non detratta sulle auto.
Con provvedimento del 22 febbraio 2006, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello, che i contribuenti interessati dovranno presentare entro il 16 aprile 2007, da utilizzare per la domanda del rimborso forfetario dell'IVA detraibile relativa agli acquisti dei veicoli a deducibilità limitata, nonché alle spese accessorie (impiego, custodia, riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti) sostenute dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006.

1) MODELLO E ISTRUZIONI

L''importo del rimborso dell'IVA dovrà essere calcolato al netto della maggiore imposta Irpef, Ires e Irap , che il contribuente avrebbe versato nel periodo dal 01-01-2003 al 13-09-2006, applicando alle spese relative agli autoveicoli l'aliquota di detraibilità IVA qui di seguito riportata.

La maggiore aliquota di indetraibilità dell'IVA applicata in passato ha infatti prodotto un aumento del costo deducibile, cui è conseguito un minor imponibile da assoggettare a tassazione diretta, con versamento di minor Irpef, Ires e Irap.

La percentuale di IVA detraibile è stata fissata al:
  • 35% per i settori dell\'Agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura
  • 40% per le imprese ed i professionisti;
L'istanza di rimborso deve essere presentata esclusivamente in via telematica. È pertanto esclusa ogni altra modalità di presentazione.

L'istanza può essere presentata:
a) direttamente dal contribuente;
b) tramite intermediari abilitati.

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito, http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nel quale a fronte di ogni invio effettuato è disponibile la relativa ricevuta. Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle istanze presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le istanze trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

Scarica il Modello e le relative Istruzioni.

2) LEGGE DI CONVERSIONE e MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

In data 8/11/2006 è stata approvata definitivamente dalla Camera, la conversione in legge del Decreto Legge n. 258/2006, in corso di pubblicazione sulla GU, con la quale sono state confermate le modifiche introdotte al Testo del Decreto da parte del Senato.

In particolare viene previsto:

  1. la proroga al 15/04/2007 del termine entro il quale il contribuente dovrà presentare l'istanza di rimborso dell'IVA non detratta sugli acquisti e importazioni effettuati fino al 13 settembre 2006;
  2. possibilità per il contribuente di optare:
    - per un rimborso a forfait, in questo caso saranno fissate specifiche percentuali di detrazione per distinti settori di attività;
    - per un rimborso analitico, per i contribuenti che non aderiscono al suddetto rimborso forfetario, ovvero per coloro che non presentano l'istanza entro il predetto termine del 15 aprile 2007; in questo caso il contribuente dovrà dimostrare di avere diritto ad una una percentuale di detrazione maggiore di quella stabilita forfetariamente, presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

    Infine per gli acquisti effettuati dal 14 settembre 2006, la detrazione dell'IVA è ammessa secondo le regole ordinarie dell'IVA, tenendo conto del principio di inerenze con l'attività dell'impresa o del professionista.

*******

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA"

(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati l'8 novembre 2006, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)

Legge di conversione

Art. 1.
1. Il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258

All'articolo 1:

al comma 1, nel primo periodo, le parole: «i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di prima applicazione i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell'esercizio dell'impresa, arte o professione»; le parole: «entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 aprile 2007» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale»;

al comma 1, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Con il predetto provvedimento possono essere, inoltre, stabilite le differenti percentuali di detrazione dell'imposta per distinti settori di attività in relazione alle quali è ammesso il rimborso in misura forfetaria. Resta ferma, per i contribuenti che non aderiscono al suddetto rimborso forfetario, ovvero per coloro che non presentano l'istanza entro il predetto termine del 15 aprile 2007, la possibilità di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, contenente i dati e gli elementi comprovanti la misura, nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, dell'effettivo utilizzo in base a criteri di reale inerenza, stabiliti con il provvedimento di cui al presente comma.»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio"

3) TESTO DEL DECRETO LEGGE n. 258

DECRETO-LEGGE 15 settembre 2006, n.258 Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilita' dell'IVA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'adeguamento alla suddetta sentenza della Corte di giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2006;
Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentano in via telematica entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza, apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati i dati e i documenti che devono essere indicati o predisposti a fondamento dell'istanza di rimborso. Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti.

2. Sono in ogni caso escluse le procedure di detrazione e di compensazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all\'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 settembre 2006
NAPOLITANO
D'Alema, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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