Il comma 6 dello stesso articolo 35 ha subordinato l'efficacia dell'innovazione a una specifica autorizzazione comunitaria. Questa autorizzazione, però, non è più necessaria dopo la direttiva 2006/69/CE del 24 luglio 2006, entrata in vigore il 13 agosto 2006, poiché l'articolo 1, punto 7), della direttiva, con l'inserimento di una nuova lett. c) al paragrafo 2 dell'art. 21 della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, consente agli Stati membri la possibilità di designare come debitore il soggetto passivo nei cui confronti siano effettuate determinate prestazioni di servizi nel settore immobiliare, in deroga alle disposizioni concernenti la soggettività d'imposta.
Pertanto, poiché la disposizione dell'articolo 35, comma 5, del decreto legge 223/06 è diventata applicabile automaticamente, i soggetti IVA interessati dallo speciale meccanismo del "reverse charge" sono tenuti ad applicarlo alle operazioni effettuate a partire dal 12 ottobre 2006, secondo i termini previsti in via generale dallo Statuto dei contribuenti.
COMUNICATO DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE FISCALI DEL 12 OTTOBRE 2006:
Con Comunicato del 12/10/2006, il Dipartimento delle Politiche fiscali ha prorogato a data che sarà stabilita da un nuovo provvedimento legislativo, l'entrata in vigore della norma contenuta nel D.L. n. 223/2006 che introduce tale meccanismo.
Nel Comunicato viene specificato che, poiché il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di conversione parlamentare del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, ha presentato un emendamento volto a risolvere definitivamente le riferite incertezze interpretative, le novità recate dal citato articolo 35, comma 5, entreranno in vigore non prima della data che sarà stabilita in via legislativa, probabilmente dal 1° gennaio 2007.
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1) In cosa consiste l'inversione contabile
La funzione tipica dell'inversione contabile consiste nella tutela delle ragioni erariali, impedendo che diventi debitore d'imposta un soggetto "a rischio" che una volta incassata l'imposta dal proprio cliente potrebbe non versarla nelle casse dello Stato.
La novità consiste proprio nell'estensione del meccanismo al contratto di subappalto siglato nel settore edile, eleggendo come debitore d'imposta l'appaltatore in luogo del subappaltatore. Sotto questo aspetto è stato aggiunto all'articolo 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, il seguente comma 6: "Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore" .
Il meccanismo dell'inversione contabile si applicherà anche agli eventuali rapporti di subappalto posti in essere dal subappaltatore.
L'efficacia della disposizione inizialmente "congelata" in attesa di autorizzazione in deroga alla sesta direttiva comunitaria (Direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977) da parte degli organismi comunitari ha ricevuto ora il via libera e si applica dal 12 ottobre 2006.
Per effetto della norma, i subappaltatori sono destinati a trovarsi fisiologicamente in una posizione di creditori IVA, almeno nell'ipotesi in cui la propria prestazione richieda l'approvvigionamento di materiali i cui acquisti sono soggetti ad Iva, piuttosto che di semplice manodopera. Il problema è stato risolto consentendo ai subappaltatori soggetti alla nuova norma la compensazione, anche infrannuale, fino ad E. 1.000.000 a condizione che le prestazioni di subappalto superino l'80%.
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