rappresentano le principali novità del D.L. 262 del 3.10.2006, pubblicato nella G.U. del 3.10.2006 ed entrato in vigore immediatamente.
1) Ritorna l'imposta sulle successioni e sulle donazioni
Come era nelle attese, dal 3.10.2006 e' stata ripristinata l'imposta sulle successioni nonche' quella sulle donazioni. Anziche' tassarle con l'apposita imposta esse saranno assoggettate ad imposta di registro, ipotecarie e catastali; cambia percio' il nome dell'imposta ma non la sostanza.
Cambia anche il nome della Dichiarazione di successione che d'ora in avanti si chiamera' Dichiarazione di trasferimenti per causa di morte .
Saranno tassate pertanto le eredita' ed i legati comprendenti immobili, aziende, azioni, quote di societa', obbligazioni, ecc. Rimarranno esenti da tassazione Bot, Cct e altri titoli pubblici , come pure sembra il denaro (conti correnti, libretti, ecc.), i gioielli ed i mobili.
Di seguito un riepilogo delle varie ipotesi e delle aliquote gia' in vigore.
1) Successioni mortis causa
Eredi
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IMMOBILI
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Altri beni
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Imposta di Registro
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Imposta Ipotecaria
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Imposta Catastale
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Coniuge o parenti in linea retta |
nessuna |
Se abitazione principale del defunto, 168 euro fino ad un valore catastale di 250.000 euro, oltre il 3%. Se non abitazione principale del defunto il 3%. |
Se abitazione principale del defunto, 168 euro fino ad un valore catastale di 250.000 euro, oltre l'1%. Se non abitazione principale del defunto l'1%. |
Fino a 100.000 euro nulla, oltre il 4%. |
Parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado |
2% |
3% |
1% |
6% |
Altri eredi |
4% |
3% |
1% |
8% |
Per cui ereditare una non prima casa per un coniuge o un figlio costera' il 4% del suo valore catastale, per eredi piu' lontani costera' dal 6% fino all'8%.
Per le successioni di aziende la base imponibile sara' data dal Netto Patrimoniale senza l'avviamento. In compenso non sara' piu' possibile dedurre i debiti lasciati dal defunto (es.: il mutuo sull'immobile ereditato).
2) Donazioni
Eredi |
I M M O B I L I |
Altri beni |
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Imposta di Registro
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Imposta Ipotecaria
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Imposta Catastale
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Coniuge o parenti in linea retta |
nessuna |
Se prima casa per il donatario, 168 euro fino ad un valore catastale di 180.000 euro, oltre il 3%. Se non prima casa per il donatario il 3%. |
Se prima casa per il donatario, 168 euro fino ad un valore catastale di 180.000 euro, oltre l'1%. Se non prima casa per il donatario l'1%. |
Fino a 100.000 euro nulla, oltre il 4%. |
Parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado |
2% |
3% |
1% |
6% |
Altri donatari |
4% |
3% |
1% |
8% |
Nelle donazioni e' tassato anche il denaro, non i titoli pubblici (Bot, Cct, ecc.).
2) La vera rivoluzione: indeducibilita' totale dei costi delle auto aziendali
L'art. 7 c. 25 del D.L. prevede (con effetto retroattivo all'1.1.2006):- la totale indeducibilità (prima era il 50%) dei costi delle autovetture aziendali e delle sue spese d'impiego (benzina, manutenzioni, bollo, assicurazione, ecc.) compreso l'ammortamento;
- per le autovetture affidate a dipendenti la deducibilita' viene limitata al benefit del dipendente: dai nostri primi calcoli risulta per un'autovettura media che il benefit ammonti a circa 4.000/4.500 euro all'anno, pertanto diventano indeducibili tutti gli ulteriori costi, ammortamento compreso;
- per i professionisti la deducibilita' del 25% dei costi auto (prima era il 50%), compreso l'ammortamento: essendo rimasto il massimale di 18.076 euro nell'ammortamento auto, il professionista potra' dedurre annualmente solo 1.130 euro per 4 anni, sempreche' la sua auto costi piu' di 18.076 euro;
- per i rappresentanti non cambia nulla, rimane la deducibilita' dell'80% dei costi auto, compreso l'ammortamento nei limiti del vecchio massimale.
- il benefit al dipendente affidatario di un'auto viene incrementato dal 30% di 15.000 Km al 50%, quindi passa da 4.500 a 7.500 Km: da ottobre 2006 in busta paga occorrera' aggiornare la retribuzione in natura corrispondente all'utilizzo dell'auto aziendale (e magari rivedere la fiscalita' delle auto utilizzando per esempio quella del dipendente con conseguente rimborso chilometrico).
3) Violazioni in materia di scontrini e ricevute fiscali - Leasing immobiliari
Violazioni in materia di scontrini e ricevute fiscaliE' stata inasprita la sanzione per la loro mancata emissione. Mentre prima di oggi occorrevano tre violazioni in tempi diversi di emissione di scontrino o ricevuta per arrivare alla chiusura temporanea dell'esercizio, d'ora in avanti sara' sufficiente una sola violazione.
Leasing immobiliari
Anche per i leasing immobiliari sara' indeducibile la frazione (almeno il 30%) di quota capitale pagata periodicamente in quanto riferibile al costo del terreno su cui insiste il fabbricato. Viene pertanto parificato il trattamento fiscale degli immobili strumentali acquisiti in leasing a quello degli immobili di proprieta' .
Pertanto i conteggi a fine esercizio si complicheranno ulteriormente: non si dovrà solo calcolare gli interessi passivi compresi nei canoni periodici di leasing - indeducibili ai fini Irap - ma si dovranno sottrarre ai fini Ires dai canoni di competenza e rendere indeducibile fiscalmente almeno il 30% di tale differenza.