Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti:
- Retribuzione festività in busta paga (eBook)
- Guida alle ferie nel lavoro dipendente (eBook)
- Guida ai compensi in natura o fringe benefit dipendenti (eBook)
- Cumulabilità delle pensioni e nuovi limiti reddituali (eBook)
- Guida ai congedi straordinari (eBook)
- Finanze facili per tutti: come gestire i propri soldi (eBook)
1) Le disposizioni previste dalla prima versione del decreto 223/06
Il testo originario del decreto di fatto abroga la disciplina dell'art. 51 comma 2 lett. g-bis) sulle stock option in base alla quale la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente (a condizione che quest'ultimo valore sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta) non è tassata quale reddito di lavoro dipendente, ma in qualità di reddito diverso, e quindi assoggettata ad imposta sostitutiva del 12,50%. Con questa modifica il differenziale di valore è ricondotto nella categoria di reddito di lavoro dipendente e tassato in modo ordinario (IRPEF secondo le aliquote progressive, addizionali comunali e regionali, contributi previdenziali).
Le modifiche si applicano alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti sia effettuata successivamente alla data del 04.07.2006.Ti potrebbero interessare anche:
2) Le correzioni proposte dal maxiemendamento
Il maxiemendamento, di fatto, reintroduce la lettera g-bis) dell'art. 51 . Il ripristino del regime agevolativo per i piano di stock option sarà tuttavia condizionato ad alcuni precisi vincoli. In particolare, l'esclusione dalla tassazione quale reddito di lavoro dipendente delle somme ottenute con l'esercizio del diritto derivante dal piano di stock option dovrebbe essere subordinata al rispetto di entrambe le seguenti condizioni:
- le azioni offerte non devono essere cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione;
- il valore delle azioni assegnate non deve essere superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente.
Qualora la prima condizione non sia rispettata, l'importo non tassato al momento dell'assegnazione sarà soggetto a tassazione nel periodo di imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
Qualora sia invece la seconda condizione a non essere rispettata, la differenza positiva tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare base imponibile tassabile.
Una seconda modifica introdotta dal maxiemendamento riguarda il trattamento a fini contributivi del reddito derivante dall'esercizio dell'opzione. Il nuovo art. 25-bis del decreto dispone l'assoggettamento a fini contributivi dei redditi scaturenti dall'esercizio dell'opzione qualora una delle due condizioni sopra riportate non venga rispettata (quindi nel caso in cui "salti" il regime di favore previsto dalla lettera g-bis).
A ciò si aggiunga che l'assoggettamento a contributi rileverà esclusivamente con riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati a partire dal 05 luglio 2006 (primo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto) e con esclusivo riferimento alle anzianità maturate a partire da tale data.
Per tanti altri prodotti editoriali visita la sezione dedicata agli E-book Lavoro e la Collana dei Pratici fiscali e la Collana Facile per tutti