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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

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ANTIRICICLAGGIO - SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DEI PROFESSIONISTI - (PARTE II)

Antiriciclaggio - segnalazione operazioni sospette da parte dei professionisti - (parte ii)

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Il decreto legislativo n. 56 del 20 Febbraio 2004 impone ai professionisti (oltre a quanto esposto nel precedente intervento dedicato a Professionisti e nuova disciplina antiriciclaggio) l'obbligo di segnalazione all'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.) di tutte le operazioni che per caratteristiche, entità, natura, o per altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate e in base agli elementi a disposizione, inducano a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle suddette operazioni possano provenire dai delitti di riciclaggio o reimpiego (indicati negli articoli 648- bis e 648- ter del Codice Penale).

Ricordiamo che i nuovi obblighi antiriciclaggio, tra cui quello in parola, sono già in vigore. In particolare:

  • Per ragionieri e dottori commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, avvocati e notai tali obblighi sono in vigore dallo scorso 22 Aprile, data di entrata in vigore del Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze DM 3 Febbraio 2006 n. 141;
  • per i soggetti che rendono i servizi forniti da revisori contabili, periti e consulenti o svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi , gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette non richiedevano l'intervento del regolamento attuativo ma erano già operative anche antecedentemente il DM n. 141 del 2006.

L'obbligo di segnalazione non si applica ai professionisti (salvo le società di revisione) in relazione alle informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza dello stesso in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Questa esenzione si applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.

1) I criteri di riferimento indicati dall'UIC

Il Provvedimento UIC del 24 Febbraio 2006 indica i criteri generali cui attenersi per l'individuazione delle operazioni sospette. Si deve fare attenzione:

  • al coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) come non cooperativi;
  • ad operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato;
  • ad operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;
  • all'esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;
  • al ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;
  • all'ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
  • all'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione;
  • al comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l'altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiducianti, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi.

Le operazioni da segnalare possono poi essere evidenziate da particolari indici di anomalia.

L'UIC, anche su richiesta degli organismi investigativi competenti (Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza), può sospendere le operazioni segnalate come sospette per un massimo di quarantotto ore, dandone immediata comunicazione agli stessi organismi, sempre che ciò non determini pregiudizi per le indagini e per l'adempimento da parte dei professionisti degli obblighi di legge. Il provvedimento di sospensione viene comunicato immediatamente al segnalante. Il termine iniziale della sospensione decorre dalla ricezione del provvedimento dell'UIC.

2) Le modalità per la segnalazione. Riservatezza della fonte

La segnalazione deve essere eseguita direttamente dal professionista per il quale sussiste tale obbligo.

Deve essere prodotta secondo lo schema illustrato nell'allegato al provvedimento UIC che si articola in:

  1. dati del segnalante;
  2. dati sul soggetto segnalato. Nel caso in cui il cliente operi per conto di una persona diversa, devono essere indicati anche i dati relativi a quest\'ultima;
  3. informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione;
  4. motivi del sospetto.

La segnalazione è trasmessa in forma cartacea all' Ufficio italiano dei cambi, Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi, Via delle Quattro Fontane n. 123, 00184 - Roma, con l'indicazione, accanto all'indirizzo, del codice "PR AR94".

In futuro la procedura sarà telematica, sulla base dell'esperienza acquisita dall'UIC.
Viene comunque precisato che tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazione, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge.

L'UIC provvederà a trasmettere agli organi investigativi competenti le segnalazioni, assieme ad una relazione tecnica (omettendo l'indicazione del nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione stessa).

L'identità di tali persone può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

3) Gli indicatori di anomalia da utilizzare come "ausilio" per l'individuazione delle operazioni sospette

Nel Provvedimento UIC citato si forniscono alcuni indici di anomalia, per agevolare l'attività di valutazione delle operazioni da parte del professionista.

Il professionista può avvalersi di tali indicatori, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, in presenza dei quali, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, deve formulare una valutazione sulla natura dell'operazione.

Tali indicatori (in via di esemplificazione non certo esaustiva) si articolano nelle seguenti categorie:

  • Indicatori di anomalia connessi al comportamento del cliente (il cliente è riluttante a fornire le informazioni necessarie, esibisce documenti palesemente contraffatti, fornisce informazioni false, cambia professionisti in un breve arco temporale senza fornire adeguata motivazione, ricorre a prestanome, rifiuta di pagare con assegno o bonifico anche quando l'importo supera i 12.500 E. soglia legale per i pagamenti in contanti);
  • Indicatori di anomalia connessi al profilo economico-patrimoniale del cliente (impiegano disponibilità non consone all'attività svolta, società di ridotto capitale sociale che si rendono acquirenti di beni di elevato valore o di "lusso");
  • Indicatori di anomalia relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni oggetto delle prestazioni (le operazioni coinvolgono paesi off-shore, a regime fiscale privilegiato o con "forte" segreto bancario);
  • Indicatori di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni (il cliente intende regolare le operazioni utilizzando ingenti somme in contanti, l'operazione appare incongrua rispetto alle finalità dichiarate dal cliente, i valori coinvolti non sono coerenti con quelli di mercato);
  • Indicatori di anomalia relativi ad operazioni immobiliari (il cliente intende regolare l'operazione con una notevole somma in contanti oppure si tratta di prestazioni professionali che riguardano investimenti in beni immobili effettuati da soggetti del tutto privi di adeguato profilo economico-imprenditoriale o da cittadini stranieri non aventi alcun collegamento con lo Stato);
  • Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi (ad es. i clienti intendono costituire ovvero utilizzare una o più società prestanome o comunque interposta, in assenza di plausibili motivazioni);
  • Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio (ad es. le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni contabili aventi l'evidente finalità di occultare disponibilità di diversa natura o provenienza attraverso la sopravvalutazione o la sottovalutazione di poste o cespiti);
  • Indicatori di anomalia relativi all'utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi (ad es. il cliente compie successive operazioni di apertura e chiusura di conti in paesi esteri e di altri rapporti continuativi senza che ciò appaia giustificato alla luce di obiettive esigenze o dall'attività svolta).
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