(Art. 1 comma 510 L. 266/2005)
La legge finanziaria 2006 associa all'accettazione della programmazione fiscale un ulteriore beneficio; infatti, ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione relative al triennio 2006-2008, di cui al comma 499, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni siano state presentate entro il 31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
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1) I soggetti ammessi e quelli esclusi
I soggetti ammessi e quelli esclusi(Art. 1 comma 499, 550 L. 266/2005)
I contribuenti destinatari di questa proposta sono gli stessi soggetti ai quali verrà comunicata la proposta di programmazione fiscale.
La proposta di adeguamento non sarà inviata ai contribuenti:
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2) La procedura di perfezionamento
La procedura di perfezionamentoLa procedura di adeguamento degli imponibili per il 2003 e 2004 è sostanzialmente analoga a quella prevista per la programmazione fiscale:
1. una PROPOSTA dell'Agenzia delle Entrate comunicata al singolo contribuente;
2. un'ACCETTAZIONE FACOLTATIVA del contribuente interpellato.
1. LA PROPOSTA ( Art. 1 comma 510 L. 266/2005)
La proposta di adeguamento degli imponibili per il 2003 e 2004, che verrà comunicata d'ufficio come quella per la programmazione fiscale, sia per i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, sia per l'IRAP, è formulata sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati con criteri analoghi a quelli adottati per la formulazione delle proposte di programmazione, ovvero sulla base di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto:
E' precisato poi che per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a:
Ai contribuenti cui, entro il 31 dicembre 2005, siano stati notificati:
Secondo l'Agenzia delle entrate, tale richiamo deve intendersi nel senso che, qualora il contribuente ritenga di aderire alla proposta di adeguamento anche per lo stesso periodo d'imposta oggetto di uno degli atti sopra indicati, dovrà preliminarmente definire l'atto notificato (circolare Agenzia delle entrate n.6 del 13 febbraio 2006).
2. Accettazione ( Art. 1 comma 513 L. 266/2005)
L'accettazione della proposta di adeguamento 2003-2004 è riservata ai soli contribuenti che abbiano aderito alla proposta di programmazione fiscale.
L'accettazione si perfeziona non con la sua comunicazione all'Agenzia delle entrate, ma con il versamento, entro il 16 ottobre 2006, delle maggiori imposte dovute conseguenti all'adeguamento.
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3) Gli effetti
Gli effetti ( Art. 1 comma 515 L. 266/2005)Il perfezionamento dell'adeguamento degli imponibili 2003-2004, rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, secondo cui: se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali e' possibile accertare un maggior reddito, superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a 77468.53, la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice.
Da questo si può dedurre che, anche se l'accettazione delle proposta dà luogo ad una forma di definizione degli imponibili 2003-2004, sia per i redditi d'impresa che di lavoro autonomo, sia per l'IRAP, questa definizione produce gli effetti propri delle definizioni a seguito di un procedimento di accertamento con adesione.
L'accettazione della proposta di adeguamento esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione prodotta per il 2003-2004. E' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. E' altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
A) IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP ( Art. 1 commi 511,512,516 L. 266/2005)
Ai maggiori redditi d'impresa o di lavoro autonomo e alla maggiore base imponibile IRAP, conseguenti alla proposta di adeguamento accettata, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP del:
Un problema particolare si pone per le società di persone (Art. 5 del tuir), soggetti passivi ai fini IRAP ma non ai fini delle imposte sui redditi, in quanto il reddito relativo è imputato ai soci per trasparenza. Si ritiene in proposito che l'imposta sostitutiva, assolta dalla società di persone, proprio perché sostitutiva - delle imposte sui redditi - valga ad esaurire ogni obbligazione tributaria anche sul reddito da partecipazione di competenza dei soci. Si attende in proposito un chiarimento ufficiale. (Fondazione Luca Pacioli)
Il principio secondo cui l'irrilevanza delle eventuali perdite esclude e rende inefficace il loro riporto a nuovo, vale non solo per le perdite relative ai periodi d'imposta 2003-2004, ma anche per quelle riportate agli esercizi 2003 e 2004 da periodi d'imposta precedenti (circolare Agenzia delle entrate n.6 del 13 febbraio 2006).
Le perdite relative agli esercizi 2003 e 2004, divenute irrilevanti ma già utilizzate nei periodi oggetto di adesione, dovranno essere recuperate a tassazione; quindi il reddito da "adeguamento" deve essere incrementato con l'importo delle perdite utilizzate nel periodo e di conseguenza si dovrà versare la maggiore imposta sostitutiva correlata alle predette perdite (circolare Agenzia delle entrate n.6 del 13 febbraio 2006).
B) IVA ( Art. 1 commi 512,516 L. 266/2005)
L'accettazione delle proposte di programmazione fiscale e di adeguamento degli imponibili 2003-2004, comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
Con l'accettazione è escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito IVA risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni; in sostanza è come se il credito IVA liquidato in una o in entrambe le dichiarazioni IVA 2003 e 2004 fosse inesistente.
Nel caso in cui il credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'anno definito sia stato riportato:
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4) Il pagamento delle maggiori imposte dovute
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L'accettazione della proposta di adeguamento 2003-2004 si perfeziona non con la sua comunicazione all'Agenzia delle entrate, ma con il versamento, entro il 16 ottobre 2006, delle maggiori imposte dovute, a titolo di imposta sostitutiva e di IVA, conseguenti all'adeguamento.
Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento eccedano la somma di:
L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed e' dovuta una sanzione pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali.
Non e' applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
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