La legge finanziaria per l' anno 2006 ( L. 23 dicembre 2005, n. 266) ha introdotto nell'ordinamento tributario italiano l'istituto della programmazione fiscale.
Questo istituto consente la determinazione preventiva del reddito per il triennio 2006/2008 mirando ad individuare, sulla base di un accordo preventivo tra contribuente ed amministrazione finanziaria, la base imponibile caratteristica dei contribuenti sottoposti a studi di settore e offre la possibilità di accedere a un minicondono per il biennio 2003-2004 .
Il nostro sistema fiscale non è nuovo all'applicazione di simili istituti; la nuova programmazione fiscale sostituisce, rielaborandolo, l'istituto della pianificazione fiscale concordata, proposto dalla legge finanziaria 2005. Ma vediamo come funziona.
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1) Entrata in vigore
Entrata in vigore( Art. 1 comma 499 L. 266/2005)A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, è introdotto - a regime - l'istituto della programmazione fiscale con il quale, a seguito di una proposta individuale inviata dall'Agenzia delle Entrate:
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2) I soggetti ammessi e quelli esclusi
I soggetti ammessi(Art. 1 comma 499 L. 266/2005)I contribuenti che possono accedere all'istituto, e che saranno di conseguenza destinatari della proposta di programmazione, sono:
La forma giuridica assunta per lo svolgimento dell'attività è ininfluente; sono pertanto ammessi:
I soggetti esclusi (Art. 1 comma 500 L. 266/2005)
Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2004;
b) che svolgono dal 1 gennaio 2005 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2004;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall\'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2004 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di programmazione fiscale;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2004 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di programmazione fiscale;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2004.
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3) La procedura di perfezionamento
La procedura di perfezionamentoLa programmazione fiscale si perfeziona, per ciascun triennio, attraverso:
1. una PROPOSTA dell'Agenzia delle Entrate comunicata al singolo contribuente;
2. un'ACCETTAZIONE FACOLTATIVA del contribuente interpellato.
1. La proposta ( Art. 1 commi 499,501 e 509 L. 266/2005)
La proposta individuale di programmazione è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto:
La proposta riguarda gli importi che individuano per un triennio la - base imponibile caratteristica - dell'attività svolta dal contribuente, da assumere ai fini delle imposte dei redditi e ai fini IRAP, esclusi i componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.
Se però, entro il 31 dicembre 2005, sono stati notificati i seguenti atti, relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, concernenti le imposte sui redditi, IVA o IRAP:
L'attività di verifica in corso che non si sia concretizzata in uno di questi provvedimenti, non è quindi di impedimento alla formulazione della proposta di programmazione.
Le note metodologiche per la formulazione della proposta di programmazione saranno approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pertanto non è ancora possibile fare previsioni circa i criteri che potranno essere adottati.
La proposta sarà poi inviata ai titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni ai quali si applicano gli studi di settore o parametri per l'anno 2004 e per i quali non sussistano cause di esclusione. La proposta però potrebbe essere formulata solo per alcune categorie di contribuenti, rinviando nel tempo la sua comunicazione per altre categorie, infatti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale.
Le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente o per il tramite degli intermediari, nonché le modalità di adesione, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (Art. 3, terzo comma del DPR 322 del 1998).
Il soggetto che riceve la proposta ha tre alternative:
Disegno
2. Accettazione ( Art. 1 commi 502, 503 L. 266/2005)
La programmazione fiscale si perfeziona con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. Essa è valida purché per il soggetto aderente sussista la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d\'imposta.
L'accettazione della proposta di programmazione fiscale da parte del contribuente deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate entro il 16 ottobre 2006; nel medesimo termine, nel caso in cui la proposta risulti infondata, il contribuente può richiedere che venga definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica (di cui all'articolo 3, comma 3 del DPR 22 luglio 1998, n. 322), esclusivamente nel caso in cui il contribuente stesso sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
Anche le modalità di adesione saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (comma 509).
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4) Effetti e vantaggi derivanti dall'adesione
Effetti e vantaggi derivanti dall'adesione( Art. 1 commi 499, 504, 505 L. 266/2005)
Il perfezionamento della programmazione fiscale, con l'accettazione da parte del contribuente interessato, non modifica per il triennio della programmazione gli obblighi formali e sostanziali posti a carico del contribuente dalle disposizioni che regolano i singoli tributi. Ai fini delle imposte sui redditi e IRAP il contribuente è obbligato a tenere regolarmente le scritture contabili e a dichiarare i ricavi o compensi e i redditi nella misura effettivamente conseguita; ai fini IVA il contribuente è allo stesso modo obbligato ad assolvere ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal DPR 633/1972.
Seguendo la stessa logica, non si modificano neanche i poteri degli uffici finanziari di controllo sulle dichiarazioni presentate e sugli adempimenti da parte dei contribuenti.
Gli effetti prodotti dal perfezionamento della programmazione fiscale sono:
I vantaggi che ne derivano, per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni, sono:
Divergenza tra importi dichiarati e quelli programmati
(Art. 1 commi 506, 507 L. 266/2005)
In caso di divergenza, per uno o più periodi d'imposta compresi nel triennio, tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale:
L'accertamento parziale può essere evitato soltanto nel caso in cui la divergenza sia una conseguenza di accadimenti straordinari e imprevedibili di cui il contribuente sia in grado di fornire una documentazione; in tal caso, la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP e il volume d'affari ai fini IVA dovranno essere definiti mediante l'ordinario procedimento di accertamento con adesione (D.Lgs.218/1997).
La stessa disciplina si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri:
Versamenti in acconto
(Art. 1 comma 519 L. 266/2005)
I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale devono effettuare i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP (con scadenza successiva al 16 ottobre 2006) in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
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5) Cause di decadenza dei vantaggi per il contribuente e degli effetti della programmazione
Cause di decadenza dei vantaggi per il contribuente(Art. 1 commi 507, 508 L. 266/2005)
a) Qualora:
In questi casi, si produce una totale decadenza degli effetti favorevoli al contribuente e smettono quindi di operare le inibizioni dei poteri e i benefici di cui:
Lett b): aliquota marginale ridotta di 4 punti percentuali,
Lett c): contributi previdenziali,
Lett d): IRAP.
Quest'ultimo comma opera comunque qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato.
Cause di decadenza degli effetti della programmazione
(Art. 1 comma 509 L. 266/2005)
Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si e' verificata la variazione.
Vengono quindi meno gli effetti della programmazione fiscale quali: