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PROFESSIONISTI E NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO - (PARTE I)

Professionisti e nuova disciplina antiriciclaggio - (parte i)

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A partire dal 22 Aprile scorso sono in vigore le prescrizioni imposte dalla normativa antiriciclaggio a carico di professionisti operanti al di fuori del settore finanziario, iscritti o meno in Albi professionali.

La disciplina antiriciclaggio di cui si fa riferimento è quella introdotta dal decreto legge n. 143 del 3 Maggio 1991 (convertito nella Legge n. 197 del 5 Luglio 1991).

Il Decreto Legislativo n. 56 del 20 Febbraio 2004 (Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite ) ha coinvolto in questo ambito i professionisti dell'area giuridico-contabile; è entrato in vigore in data 14 Marzo 2004 subordinando però la piena operatività di alcune delle disposizioni maggiormente rilevanti all'emanazione di un apposito regolamento attuativo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito l'Ufficio Italiano Cambi.

Tale Regolamento, anche se con ritardo rispetto ai tempi prefissati, è stato emanato (DM n. 141 del 3 Febbraio 2006 Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni ai fini della lotta al riciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette da parte dei professionisti) seguito poi dal Provvedimento dell'Ufficio Italiano Cambi del 24 Febbraio 2006 con le istruzioni applicative utili per la pratica applicazione della disciplina in oggetto.

Nel seguito si esaminano gli adempimenti che incombono sui professionisti; l'obbligo di segnalazione delle operazioni "sospette" formerà oggetto di un successivo intervento.

1) I professionisti destinatari della disciplina

Le previsioni contenute nel decreto legislativo n. 56 del 2004 trovano i propri destinatari "naturali" negli operatori finanziari (banche, Poste Italiane S.p.A., società di intermediazione mobiliare e di gestione del risparmio, imprese di assicurazioni, agenti di cambio, società fiduciarie e così via) vale a dire in soggetti che, per effetto dello svolgimento della propria attività abituale, sono esposti alle problematiche inerenti gli illeciti finanziari.

La novità della normativa in commento sta però nell'aver esteso gli obblighi finalizzati alla prevenzione delle attività criminose anche alle figure professionali estranee al settore finanziario e quindi:

  • ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali , nel registro dei revisori contabili , nell'albo dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro;
  • a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;
  • ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti;
  • il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
  • la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
  • l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
  • l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
  • la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

2) Quali sono gli obblighi per i professionisti

I destinatari della normativa antiriciclaggio devono:

  • identificare i clienti;
  • istituire l'archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle operazioni eseguite;
  • segnalare le operazioni "sospette" all'UIC rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni;
  • segnalare al Ministero dell'Economia e delle finanze le violazioni della legge antiriciclaggio (L. 197/1991 e DL 143/1991);
  • istituire misure di controllo interno e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.

3) L'obbligo di identificazione della clientela

L'identificazione consiste nella verifica dell'identità del cliente e del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi nonché nell'acquisizione dei loro dati identificativi per la conservazione nell'archivio unico.

Per quanto riguarda i professionisti l'identificazione è dovuta, di volta in volta, in relazione alle operazioni (il DM parla di prestazione professionale fornita) che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo, anche frazionato, superiore ad Euro 12.500 oppure qualora la prestazione fornita abbia ad oggetto operazioni di valore indeterminato o non determinabile.

Ricordiamo infatti che il decreto legge n. 143 del 1991 vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore da trasferire è complessivamente superiore all'importo appena detto. Tale trasferimento potrà essere legalmente effettuato mediante l'intervento di un intermediario abilitato.

Nel calcolo del valore dell'oggetto della "prestazione professionale fornita" non si tiene conto:

  • del compenso spettante al professionista;
  • della compensazione tra attività, debiti e crediti e operazioni di segno contrari che riguardino lo stesso cliente (saranno cioè rilevanti le singole operazioni).

L'identificazione è eseguita, se possibile, al momento del contatto con il cliente e comunque, al più tardi, all'atto dell'operazione: viene effettuata dal libero professionista in presenza del cliente al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente, anche attraverso propri collaboratori, mediante un documento valido per l'identificazione non scaduto.

Come precisato anche nel Provvedimento UIC cit. l'identificazione può anche essere indiretta, senza la presenza fisica del cliente (le informazioni sono, ad es., già possedute perché il professionista ha già prestato consulenza per il cliente nel passato e i dati sono aggiornati oppure le informazioni sono contenute in atti pubblici, scritture private autenticate, documenti con firma digitale).

I dati identificativi da acquisire sono: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale; per questi ultimi è necessario verificare l'esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente.

4) Registrazione e conservazione delle informazioni

I soggetti obbligati dovranno registrare e conservare nell'Archivio unico:

  • le complete generalità del cliente, come sopra detto;
  • i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera; il rapporto che intercorre tra gli stessi;
  • l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per la quale opera;
  • la data di identificazione;
  • la descrizione sintetica del tipo di prestazione professionale fornita (il Provvedimento UIC cit. contiene gli elenchi con le prestazioni oggetto di registrazione per i professionisti e società di revisione);
  • il valore dell'oggetto della prestazione professionale se conosciuto.

L'archivio unico è istituito appositamente per le finalità antiriciclaggio.

Come indicato dall'articolo 6 comma 8 del DM 141 del 2006 l'obbligo di istituzione dell'archivio unico si ha soltanto in presenza di dati da registrare e conservare.

Le informazioni sono registrate e conservate secondo l'ordine cronologico degli incarichi e delle operazioni cui si riferiscono, in maniera da rendere possibile la loro ricostruzione storica; l'inserimento dei dati deve avvenire, al massimo, entro trenta giorni dall'identificazione del cliente.

L'archivio unico può essere tenuto a mezzo di sistemi informatici o in forma cartacea, secondo i criteri per la registrazione e la conservazione delle informazioni indicati nel provvedimento UIC.

I professionisti obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o regolamentari, a tenere un registro della clientela, possono avvalersi dello stesso per assolvere agli obblighi di conservazione, purché tale registro contenga o venga completato con tutte le indicazioni richieste dalla normativa in commento.

E' possibile affidare a terzi (Associazioni di categoria, Centri Servizio) la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico, purché sia loro assicurato l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.

In ogni caso permane sul professionista la responsabilità per il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione.

5) Disposizioni transitorie

Come previsto dal Decreto 141 del 2006 (art. 13) nel caso di rapporti tra cliente e professionista con incarico conferito prima del 22/4/2006 , data di entrata in vigore dello stesso, e ancora in essere al 22/4/2007 il libero professionista provvederà entro quest'ultimo termine agli obblighi di identificazione e conservazione. Quindi se il rapporto si è esaurito prima dell'ultimo termine citato non sarà necessario procedere agli adempimenti indicati in precedenza.

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