L'esdebitazione

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L'istituto della esdebitazione costituisce una assoluta novità introdotta dal legislatore della riforma fallimentare (artt.da 142 a 145 L.F.) e consiste nella liberazione del debitore "fallito", persona fisica, dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti integralmente, seppur in presenza di alcune condizioni. L'esdebitazione non spetta se i creditori concorsuali non sono stati pagati neppure in parte. L'obiettivo è quello di recuperare l'attività economica del fallito per permettergli un nuovo inizio, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie.

1) Condizioni per poter usufruire dell'istituto dell'esdebitazione

La legge prevede che il fallito è ammesso alla esdebitazione qualora sussistano determinate condizioni consistenti:
a) nell'avere cooperato con gli organi della procedura;
b) nel non avere beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti;
c) nell'aver consegnato al curatore la propria corrispondenza come previsto dall'art. 48 L.F.
d) nel non avere tenuto comportamenti penalmente rilevanti, quali distrazione dell'attivo o esposizione di passività inesistenti, causazione o aggravamento del dissesto rendendo difficile la ricostruzione del patrimonio e degli affari, ricorso abusivo al credito ovvero nel non avere riportato condanne per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.

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2) A quali debiti non si applica l'esdebitazione

Restano esclusi dall'esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento in quanto strettamente personali, ai sensi dell'articolo 46;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

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3) Come accedere all'esdebitazione

L'esdebitazione può essere:
- chiesta dal debitore entro l'anno successivo alla emanazione del decreto di chiusura del fallimento;
- concessa direttamente dal tribunale con il decreto di chiusura del fallimento.

 
Il tribunale, tenuto conto dei comportamenti positivi di cooperazione del debitore e verificate le condizioni indicate nell'articolo 142, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore fallito tornato in bonis i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.
Il decreto che provvede sul ricorso può essere reclamato da qualunque interessato.

4) Gli effetti dell'esdebitazione nei confronti dei crediti concorsuali non concorrenti.

L'art. 144 L.F. tratta dell'esdebitazione relativa dei crediti concorsuali non concorrenti, cioè di quei creditori anteriori all'apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo.
In questo caso l'esdebitazione opera per la sola eccedenza rispetto a quanto detti creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso e non produce effetti nei confronti dei titolari di crediti anteriori alla apertura della procedura che non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo, nei limiti di quanto gli stessi avrebbero potuto percepire nel concorso.
Tale soluzione evita che i creditori possano essere disincentivati, in presenza di una possibile esdebitazione da parte del fallito, ad insinuarsi nella procedura concorsuale.

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Commenti

Elena Asselli - 13/01/2017

Per merito di Professionisti come Voi sempre più italiani vengono informati riguardo a questa procedura per liberarsi. Grazie per gli spunti.

giuseppe - 24/09/2010

Salve a tutti , non conoscevo l'esdebitazione , ne tantomeno il tribunale ha effettuato concessioni in merito. Ora mi trovo nel caso in cui il mio fallimento si è chiuso nel 08/2006 . Chi ho interpellato mi dice che non mi puo' piu essere ricononciuta l'esdebitazione perche' il fallimento era pendente alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 5 ed è stato chiuso prima dell'entrata in vigore del decreto correttivo n. 169; l'esdebitazione avrebbe dunque dovuto essere chiesta entro il 31 dicembre 2008, ai sensi della disciplina transitoria illustrata sopra. Se non è stata chiesta entro quel termine, non può più esserlo. che si fa non si vive piu? Ringrazio per una cortese risposta

Franca - 15/09/2010

vi sarei grata se mi chiariste la mia situazione: Fallita nel lontano 1993 e solo a gennaio 2010 chiusura fallimento,17 anni dopo mi trovo ancora sotto richiesta di dover pagare qualche vecchio creditore come IMPS o altri ( ora sono pensionata al minimo )e se io chiedessi l'esdebitazione sono sicura che mi sarebbe Riconosciuta e Non dovrei temere più nulla che qualcuno possa avere ancora delle pretese tipo un quinto della pensione ? Ringrazio per una cortese risposta. Franca

Luigia - 11/09/2010

L'esdebitazione può essere: - chiesta dal debitore entro l'anno successivo alla emanazione del decreto di chiusura del fallimento; - concessa direttamente dal tribunale con il decreto di chiusura del fallimento

Paolo - 11/09/2010

Buongiorno, vorrei porre una domanda, se il fallimento è chiuso da anni ma esiste un debito con il fisco, è possibile usufruire della esdebitazione, oppure questo macigno deve continuare a gravare sulla mia vita futura? Grazie per qualsiasi suggerimento. Paolo

TEDDY - 03/08/2010

significa che anche i creditori che non presentano domanda di ammissione al passivo sono colpiti dall'effetto dell'esdebitazione, perchè se ciò non avvenisse nessun creditore farebbe domanda di ammissione temendo ke l'esdebiyazione i loro crediti divengano inesigibili

valentina - 06/07/2010

in che senso i creditori possono essere disincentivati, in presenza di una possibile esdebitazione da parte del fallito, ad insinuarsi nella procedura concorsuale??

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