L'istituto dell'autotutela, o jus poenitendi, consiste nel potere dell'Amministrazione Pubblica di annullare i propri atti che, in sede di riesame, siano riconosciuti illegittimi od infondati.
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Indice completo:
- Premesse sull'istituto dell'autotutela
- Forme dell'autotutela
- Procedimento di attivazione dell'autotutela
- Il potere dovere di annullamento degli atti illegittimi: considerazioni sulla discrezionalità dell'Amministrazione Finanziaria nell'esercizio dell'autotutela
- Evoluzione normativa dell'istituto
- La prassi avvicendatasi sull'argomento
- Differenze tra autotutela tributaria e autotutela amministrativa
- Limiti e modalità di esercizio della giurisdizione tributaria in generale: aspetti normativi e sviluppi giurisprudenziali
- L'art. 19 del D.P.R. 546/92: i limiti interni alla giurisdizione tributaria
- L'articolo 2 D.P.R. 546/92: i limiti esterni alla giurisdizione tributaria e la loro successiva abolizione
- Interpretazione estensiva della normativa: l'interpretazione teleologica alla luce della elaborazione giurisprudenziale - Conflitti di giurisdizione tributaria ed amministrativa sull'autotutela
- Giurisprudenza anteriore al 2005 sullo specifico argomento della giurisdizione sull'autotutela
- I recenti sviluppi. L'orientamento del Consiglio di Stato favorevole alla giurisdizione del giudice amministrativo in tema di autotutela: la sentenza della Sezione IV, n. 6269 del 9/11/2005
- I recenti sviluppi. L'orientamento della Cassazione favorevole alla giurisdizione del giudice tributario in tema di autotutela: la pronuncia a Sezioni Unite n. 16776 del 9 giugno 2005 - Conclusioni.
1) Premesse sull'istituto dell'autotutela
L'istituto dell'autotutela, o jus poenitendi, consiste nel potere dell'Amministrazione Pubblica di annullare i propri atti che, in sede di riesame, siano riconosciuti illegittimi od infondati. Considerato che il potere di autotutela, proprio di tutta la P.A ., viene esplicato in particolare dall'Amministrazione finanziaria secondo i principi enunciati dallo Statuto del contribuente ed in base ai principi generali di diritto amministrativo, occorre distinguere tra annullamento di un atto illegittimo e revoca di un atto inopportuno:
- nella prima ipotesi, l'Amministrazione, riscontrando vizi di legittimità dell'atto emanato ovvero l'illegittimità di quest'ultimo derivante da illegittimità del procedimento o di suoi precedenti atti, lo annulla
- nella seconda ipotesi, invece, l'Amministrazione, ritenendo mutati i presupposti di fatto o di diritto su cui si è fondato il provvedimento oggetto di riesame, esercita il potere di revoca.
Tali iniziative possono essere adottate dall'Amministrazione indipendentemente dal fatto che gli atti siano divenuti definitivi, sia stato presentato ricorso a suo tempo respinto per motivi diversi dal merito, vi sia pendenza di giudizio, ovvero non sia stata prodotta alcuna istanza di parte.
Dal punto di vista dell'Amministrazione l'utilità dell'autotutela si manifesta nella possibilità di porre rimedio ad errori commessi (sia di diritto che di fatto) e quindi di evitare che la contestazione sia portata dal cittadino davanti agli Organi del Contenzioso Tributario, con conseguente risparmio di attività amministrativa e di spese. Dal punto di vista del contribuente, invece, rappresenta una garanzia in quanto l'Amministrazione, a fronte delle anzidette circostanze, è tenuta ad annullare i propri atti.
L'Amministrazione finanziaria esercita in qualsiasi istante il potere di procedere al riesame degli avvisi di accertamento, di liquidazione o di irrogazione delle sanzioni emessi, dal momento che l'attività di autotutela non presenta limiti temporali di decadenza . È bene ricordare che la presentazione dell'istanza in via di "autotutela" non ha effetto sulla decorrenza dei termini di decadenza; pertanto, il contribuente dovrà fare attenzione a non perdere (in attesa di un intervento dell'amministrazione che potrebbe anche non arrivare) la possibilità di rivolgersi al giudice tributario. In tutti i casi l'Amministrazione agisce nell'esercizio di un potere e non di un obbligo giuridico e, di conseguenza, il contribuente non vanta alcun diritto soggettivo a che eserciti tale potere.
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