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1) Soggetti che possono utilizzare il Modello 730
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2006 si ritrovano nella condizione di:
- Pensionati o lavoratori dipendenti e i soggetti che nel 2006 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2006 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
- Soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (integrazione salariale, indennità di mobilità ad esempio)
- Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
- Sacerdoti della Chiesa cattolica
- Giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali)
- Soggetti impegnati in lavori socialmente utili
Anche i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il Mod. 730:
- al sostituto d'imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2006;
- ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2006 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
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2) Tipologie di Reddito che si possono dichiarare con il Modello 730
Il modello è utilizzabile per dichiarare alcune tipologie di redditi.
Principalmente si tratta di:
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- alcuni dei redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
E' confermata la possibilità di presentare il modello in forma congiunta dai coniugi, nell'ipotesi in cui abbiano conseguito una delle categorie di reddito sopra indicate e quando almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730.
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3) Termini per la presentazione e date da ricordare
Il modello 730/06 può essere presentato sia al datore di lavoro (sostituto d'imposta) che ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o ad un professionista abilitato.
Nel caso di presentazione al datore di lavoro (sostituto d'imposta), le date da ricordare sono le seguenti:
- Entro il 02.05.2006 (in quanto il 30 aprile è domenica e il 1° maggio è festivo) il contribuente consegna al datore di lavoro il modello 730 integralmente compilato e sottoscritto e la busta chiusa contenente il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e il Mod. 730-1bis, concernente la nuova scelta per la destinazione del 5 per mille dell'Irpef.
- Entro il 15.06.06 il datore di lavoro consegna al contribuente copia della dichiarazione compilata e del prospetto di liquidazione (730-3) con l'indicazione dei rimborsi e delle trattenute.
- Da luglio 2006 (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2006) il datore di lavoro provvede ad effettuare i rimborsi o le trattenute dovute (le trattenute possono essere effettuate anche a rate).
- Entro il 30.09.06 il contribuente deve comunicare di non voler subire la trattenuta relativa all'acconto di novembre o di volerla subire per un importo inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione , nel caso in cui abbia la certezza che l'imposta complessivamente dovuta per il 2006 sia di importo inferiore rispetto a quanto dovuto per il 2005.
- A Novembre 2006 viene effettuata la trattenuta a titolo di secondo acconto Irpef.
Nel caso di presentazione al CAF o Professionista abilitato, le date da ricordare sono le seguenti:
- Entro il 15.06.2006 il contribuente consegna il modello 730 richiedendo l'assistenza per la compilazione o in alternativa lo consegna già compilato e debitamente firmato, con la busta contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille e per la scelta della destinazione del 5 per mille dell'Irpef (Mod. 730-1bis), anche se non è espressa la scelta, in questo secondo caso nessun compenso è dovuto al CAF o al professionista.. La documentazione relativa dovrà essere esibita al Caf che controllerà la correttezza formale.
- Entro il 30.06.06 il Caf consegna al contribuente copia della dichiarazione compilata e del prospetto di liquidazione 730-3 elaborato.
- Da luglio 2006 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2006) il datore di lavoro provvede ad effettuare i rimborsi o le trattenute dovute (le trattenute possono essere effettuate anche a rate).
- Entro il 30.09.06 il contribuente deve comunicare di non voler subire la trattenuta relativa all'acconto di novembre o di volerla subire per un importo inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione , nel caso in cui abbia la certezza che l'imposta complessivamente dovuta per il 2006 sia di importo inferiore rispetto a quanto dovuto per il 2005.
- Entro il 31.10.2006 data ultima entro la quale è possibile presentare al Caf o al professionista abilitato un modello 730 integrativo di quello originario nel caso in cui l'integrazione sia favore del contribuente. Nell'ipotesi contraria (correzione a favore dell'erario) si dovrà procedere con il modello Unico e con una dichiarazione di ravvedimento operoso.
- Entro il 15.11.2006 riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-03 integrativo.
- Entro novembre 2006 viene effettuata la trattenuta a titolo di secondo acconto Irpef.
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4) Alcune delle Novità nella Dichiarazione 730/2006
Modifica aliquote e scaglioni di reddito
L'art. 13 del Tuir (concernente la determinazione dell'imposta) prevede che l'imposta lorda sia determinata applicando le aliquote stabilite per scaglioni di redditi al reddito complessivo assunto al netto sia degli oneri deducibili indicati dall'art. 10 che della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (no tax area, art. 11, la cui misura teorica è rimasta invariata) e delle deduzione per oneri di famiglia (art. 12).
Fino a 26.000 euro, 23%;
Oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33%;
Oltre 33.500 euro e fino a 100.000 euro, 39%;
Oltre 100.000 euro, 43%.
È confermata l'applicazione della "no tax area" con le modalità stabilite a decorrere dal 2003 dalla L. 289/2002.
Per il 2005 è possibile avvalersi sempre della "clausola di salvaguardia" ma con una novità: si può infatti scegliere che la clausola venga applicata secondo una delle seguenti alternative modalità di tassazione:
- in base alle regole valide per la determinazione dell'Irpef in vigore al 31.12.04
- in base alle regole valide per la determinazione dell'Irpef in vigore al 31.12.02
Tale richiesta va operata in sede di dichiarazione dei redditi. Il calcolo e la valutazione della convenienza spetta al soggetto che presta l'assistenza fiscale.
Possibilità di dedurre dal reddito complessivo le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale e/o familiare (BADANTI)
La deduzione è collegata alle spese sostenute nel limite massimo di Euro 1.820,00 tenendo presente che tale importo:
- va considerato per singolo contribuente, indipendentemente dal numero di soggetto a cui si riferisce la spese di assistenza
- va ripartito, qualora più soggetti sostengano le spese di assistenza di uno stesso familiare.
La spese deve essere documentata da una ricevuta firmata rilasciata dal soggetto che presta assistenza. Tale documentazione deve riportare i seguenti dati:
· Anagrafici del soggetto che presta l'assistenza
· codice fiscale del soggetto che presta l'assistenza
· anagrafici del soggetto che sostiene la spesa e se diverso del familiare a favore del quale l'assistenza è prestata.
La deduzione in esame non esclude la possibilità di usufruire della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, nel limite di Euro 1.549,37.
Destinazione del 5 per mille
Il co. 337 della L. 266/2005 ha introdotto la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille ad enti ed associazioni che operano nel capo del sociale e della ricerca scientifica stabilendo che tale disposizione sia già applicabile alle dichiarazioni presentate nell'anno 2006 relative ai redditi 2005.
Possibilità di essere informato direttamente da Caf o dal professionista abilitato su eventuali comunicazioni dell'AdE relative alla liquidazione delle dichiarazioni
Relativamente all'invio degli avvisi di irregolarità sono previste due possibilità:
- in via telematica all'intermediario che ha provveduto alal trasmissione della dichiarazione, qualora quest'ultimo si sia assunto l'impegno di informare il contribuente per eventuali comunicazione dell'AdE
- mediante raccomandata AR direttamente al contribuente
Importo Minimo dei Versamenti e Rimborsi
Il versamento Irpef non va effettuato, o nel caso di credito irpef, il rimborso non viene eseguito, se di ammontare non superiore ad Euro 12,00.
Documentazione spese sanitarie
La documentazione delle spese sanitarie da indicare nei righi E1, E2, E3 e E21 deve essere la seguente:
- Ticket: la documentazione può essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base corredata dallo scontrino fiscale emesso dalla farmacia con riportato l'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta. In mancanza della fotocopia della ricetta non è possibile usufruire della detrazione della spesa sostenuta (C.M. 17/E del 3.5.2005)
- Acquisto generale di medicinali: la R.M. 15.2.2005, n. 19/E ha precisato che in luogo degli scontrini fiscali l'acquisto può essere provato con un prospetto riepilogativo (non avente natura contabile) rilasciato dalla farmacia, contenente l'elencazione di tutti gli acquisti effettuati nell'anno memorizzati in una carta magnetica personalizzata. Al prospetto deve essere allegata copia della prescrizione medica o autocertificazione del contribuente se si tratta di medicinali da banco.
Interessi passivi su mutui
La C.M. 15/E del 2005 e la C.M. 26/E del 2005 hanno precisato in relazione alla deducibilità degli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale in ipotesi in cui il mutuo ecceda il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile che la quota di interessi sui quali è possibile calcolare la detrazione è rappresentata dal rapporto tra il costo di acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli oneri accessori relativi all'acquisto e l'importo concesso a mutuo conteggiato come segue:
Costo acquisto dell'immobile x interessi pagati/Capitale dato a mutuo
Frequenza asili nido
E' stato introdotto un nuovo codice (28) relativamente alla compilazione dei righi da E15 a E17 (altri oneri) relativamente alla detrazione del 19% delle spese sostenute dai genitori relativamente alla frequenza di asili nido, nel limite di Euro 632,00 per ogni figlio (co. 335, L. 266/2005).
A seguito di questa nuova detrazione non è stata prorogata per il 2005 la deduzione delle spese sostenute dai genitori per la gestione dei micro asili e per i nidi nei luoghi di lavoro.
5) Correzione degli errori nel Modello 730
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione può regolarizzare la sua situazione secondo le seguenti disposizioni in funzione che l'integrazione determini una minore o una maggiore imposta:
- in caso di minore imposta (rimborso o minor debito) si può presentare un nuovo modello 730 (modello integrativo) con la relativa documentazione integrativa entro il 31 ottobre ad un CAF, anche se l'assistenza è stata prestata dal datore di lavoro. Se il contribuente si accorge dell'errore dopo il 31 ottobre ai fini del riconoscimento del credito potrà presentare apposita istanza di rimborso.
- nel caso di maggior debito o minor credito deve presentare un modello Unico e versare direttamente le maggiori imposte, compresa la differenza rispetto all'importo del credito del 730, che verrà comunque rimborsato integralmente. Se l'integrazione è effettuata dopo i termini ordinari per la presentazione dell'Unico occorre regolarizzare la violazione attraverso il ravvedimento. La presentazione di una dichiarazione integrativa non fa venir meno l'obbligo del datore di lavoro di completare l'assistenza fiscale mediante l'effettuazione del conguaglio.