Il regime speciale Iva è per gli agricoltori il regime normale che si applica a tutti indistintamente, fatta salva la facoltà di esercitare l'opzione per il regime Iva normale. Altra eccezione è il regime di esonero previsto per chi ha un volume di affari inferiori a 7.000,00 euro.
Il regime speciale Iva per gli imprenditori agricoli è contenuto nell'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, e consiste in un regime speciale di detrazione dell’Iva.
L'Iva in detrazione non avviene in maniera analitica sulla base dell'Iva pagata ai fornitori ma viene determinata in via forfettaria mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione sull’ammontare delle cessioni di prodotti agricoli (N.B. alle cessioni di latte, bovini e suini effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016 da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA, si applicano le nuove percentuali di compensazione fissate dal Decreto interministeriale 26.01.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17.02.2016).
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1) A chi si applica il regime speciale agricolo
Il regime speciale è il regime naturale di applicazione dell'Iva per le cessioni dei prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I, resta comunque salva la possibilità di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari.
Il regime in esame è applicabile se congiuntamente vi sono i seguenti elementi:
- Presupposto oggettivo: il regime è applicabile esclusivamente alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella tabella A, parte I allegata al Dpr 633/72; vi rientra anche la commercializzazione di prodotti agricoli acquistati, da parte di imprese agricole, presso terzi, purché non sia prevalente rispetto alla commercializzazione di prodotti propri;
Il regime speciale si applica anche:
• alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei propri prodotti;
• alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti acquisiti da terzi, a condizione che sia rispettato il principio della prevalenza, e cioè che l’ammontare di questi ultimi prodotti non sia superiore a quelli provenienti dal proprio fondo.
- Presupposto soggettivo: sono ammessi a tale regime i produttori agricoli in senso stretto, cioè i soggetti che esercitano individualmente o in forma associata le attività agricole previste dall'art. 2135 c.c. e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane a prescindere dal volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente;
- gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
- le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.
Il regime speciale si applica, per i soggetti sopra elencati, solo relativamente alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici elencati nella Tabella A, Parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972 a condizione che il loro acquisto sia stato assoggettato ad Iva.
2) In cosa consiste il regime speciale Iva per gli agricoltori
Il regime prevede che l'Iva assolta sugli acquisti e sulle importazioni venga detratta non in modo analitico (cioè con riferimento all'imposta effettivamente addebitata dai fornitori o corrisposta in dogana) ma in modo forfetario, nella misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli effettuate, di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto ministeriale.
La detrazione forfetizzata non spetta:
- per le cessioni di prodotti il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad Iva se il conferente, il donante o il cedente applica il regime normale e ha quindi già detratto l'Iva sull'acquisto originario
- se la cessione ha ad oggetto prodotti non ricompresi nella Tabella A, parte I
- per le prestazioni di servizi
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3) Come si calcola l'Iva da versare nel regime speciale agricolo
Aliquota Iva da applicare sull'imponibile - 10% - Iva dovuta euro 1.000,00
Iva a detraibile applicando la percentuale di compensazione del 4% - euro 400,00
Iva da versare a debito euro 600,00
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4) L'art. 34 del DPR 633/72
In vigore dal 12 agosto 2018
Art. 34. (Regime speciale per i produttori agricoli).
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 e' forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.
2. Si considerano produttori agricoli:
a) i soggetti che esercitano le attivita' indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonche' di allevamento di rane;
b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonche' gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N.35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80.
4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario. (79)
5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.
6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni.
I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni. (178) ((187))
7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura puo' essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi e' consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonche' alle societa' consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c).
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonche' le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.
10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N.35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80.
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. 12.
Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo. -------------