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ACCERTAMENTI BANCARI: CASI DI DEROGA AL SEGRETO BANCARIO

Accertamenti bancari: casi di deroga al segreto bancario

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In Italia, la tutela del segreto bancario è materia articolata e discussa, come emerge già dall'analisi del suo controverso fondamento giuridico, che può essere rinvenuto in una o in tutte le seguenti norme:

Art. 47 della sostituzione : la tutela del segreto bancario risponde, infatti, a finalità pubbliche di protezione del sistema creditizio e, quindi, dell'economia nazionale;

Art. 10 della legge bancaria n. 375 del 1936, il cui disposto normativo è stato ripreso dall'ar. 7 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.ls. del 1° settembre 1993 n. 385);

Artt. 175, 1337 e 1375 del codice civile che, imponendo un obbligo di generale correttezza nella formazione e nello svolgimento dei rapporti giuridici, devono intendersi applicabili a tutti i rapporti contrattuali; in tal senso, i diritti ed i doveri riguardanti la riservatezza altro non sarebbero che la declinazione del principio generale di correttezza nel rapporto banca/cliente;

Art. 326 e 622 del codice penale.

Alle origini dell'evoluzione normativa in materia di segreto bancario, l'unico strumento, nelle mani dell'amministrazione finanziaria, era quello previsto dall'art. 35 D.P.R. 600/73 , secondo cui l'ufficio poteva richiedere alla banca copia dei conti da essa intrattenuti col contribuente di volta in volta interessato dal controllo. Trattavasi, tuttavia, di uno strumento estremamente limitato, condizionato, com'era alla sussistenza di già provate forme gravissime di evasione (ricavi evasi per almeno il triplo rispetto a quelli dichiarati, omessa tenuta di tutte le scritture contabili per almeno un triennio, eccetera) e subordinato al doppio filtro autorizzatorio dell'allora Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e del Presidente della Commissione tributaria di primo grado.

Con il DPR n. 463 del 15 luglio 1982 , gli uffici acquisivano, per la prima volta, la possibilità di accedere essi stessi, oltre alla Guardia di finanza, presso gli sportelli e le sedi degli istituti di credito, in funzione ispettiva e per il controllo della posizione riguardante il singolo contribuente. Inoltre, veniva introdotta l'utilizzabilità dei dati bancari all'interno dell'avviso di accertamento, se il contribuente non avesse fornito la prova contraria di aver tenuto conto delle somme accertate per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che i movimenti non avevano rilevanza allo stesso fine (cosiddetta inversione dell'onere della prova a favore dell'Ufficio).

Un ruolo fondamentale nella disciplina ha rivestito la Legge 30 dicembre 1991, n. 413 , entrata in vigore il 1° gennaio 1992, che ha apportato sostanziali modifiche legislative in materia di accertamenti bancari, abrogando l'art. 35 D.P.R. 600/73 e modificandone l'art. 32. In sostanza, la citata legge ha attribuito agli Uffici finanziari ed alla Guardia di Finanza il potere di richiedere ed ottenere informazioni al sistema bancario indipendentemente dalla ricorrenza di particolari presupposti di fatto. Con la riforma introdotta dalla L. 413/1991, infatti, la procedura dell'accertamento bancario è stata notevolmente alleggerita con la scomparsa del filtro autorizzatorio previsto precedentemente in capo al Presidente della Commissione tributaria di primo grado e con la previsione della sola autorizzazione "interna" dell'Ispettore compartimentale delle Imposte (ora Direttore regionale per le Entrate) o, per la Guardia di Finanza, del comandante della Zona e, per il Secit, del Direttore del Servizio. L'accesso ai dati bancari lungi dall'essere consentito solo in ipotesi di evasione già pregiudizialmente accertata per importi rilevanti, diventa uno strumento accertativo "ordinario", non più condizionato all'obbligo di fornire preliminarmente prove giustificative.

La riforma è stata agevolata dall'autorevole ratifica della Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 51 del 18 febbraio 1992 , ha definito il segreto bancario come "un dovere di riserbo cui sono tradizionalmente tenute le imprese bancarie in relazione alle operazioni, ai conti ed alle posizioni concernenti gli utenti dei servizi da essi erogati. A tale dovere, tuttavia, non corrisponde nei singoli clienti delle banche una posizione giuridica soggettiva costituzionalmente protetta, né, men che meno, un diritto della personalità, poiché la sfera di riservatezza con la quale vengono tradizionalmente circondati i conti e le operazioni degli utenti dei servizi bancari è direttamente strumentale all'obiettivo della sicurezza e del buon andamento dei traffici commerciali".

L'art. 3, comma 177, della legge n. 549/1995 ha, inoltre, introdotto all'art. 51 del D.P.R. n. 633/72 il nuovo comma 6 bis, che riconosce alle Autorità suddette la facoltà di richiedere al contribuente una autocertificazione, attestante i rapporti da questi intrattenuti con gli istituti di credito nell'ultimo quinquennio, specificandone natura, numero ed estremi identificativi: presupposto per l'inoltro della richiesta è, comunque, l'attivazione di un accertamento, ispezione o verifica a carico del contribuente.

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1) Sommario

SOMMARIO:

1. Breve premessa sul segreto bancario in Italia.
2. I capisaldi della riforma intervenuta con la finanziaria 2005.
2.1. Estensione del novero degli operatori del mercato presso cui i controlli vengono effettuati.
2.2. Estensione del potere di autorizzazione all'accertamento bancario.
2.3. L'elemento oggettivo dell'indagine bancaria: la possibilità di acquisire anche le c.c. d.d. "operazioni fuori conto".
2.4. Estensione ai titolari di reddito di lavoro autonomo della presunzione sui prelevamenti.
2.5. La possibilità di conteggiare i valori "per masse".
2.6. Obbligo di invio telematico dei dati e delle informazioni finanziarie: problemi attuativi.
2.7. Riduzione dei tempi di risposta alle richieste dell'Amministrazione finanziaria.
3. Le problematiche afferenti la retroattività delle nuove disposizioni procedurali inerenti ai poteri istruttori degli uffici.
4. La compatibilità della nuova normativa con le esigenze della tutela della privacy.
5. Questioni di costituzionalità.
6. Conclusioni.
7. Bibliografia.

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