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IL VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO IRES 2005

Il versamento del secondo acconto IRES 2005

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Entro il 30 Novembre prossimo i soggetti passivi Ires devono procedere al versamento del secondo acconto di imposta per il 2005 nella "nuova" misura del 102,50%. Si ricorda, innanzitutto, che questa maggiorazione si applica soltanto ai fini Ires mentre ai fini Irap si applica la misura del 99%.

Alcune circostanze richiedono particolare attenzione nel calcolo: così dunque, per fare qualche esempio, non si deve tener conto del 70% delle ritenute subite sugli interessi e altri proventi e frutti di titoli obbligazionari e similari emessi da banche, da spa con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani; nel caso di opzione per la trasparenza sarà la partecipata a dover versare gli acconti nel primo anno di esercizio; nel caso di Tecno-Tremonti l'acconto va calcolato "sterilizzando" gli effetti dell'agevolazione.

1) Il calcolo dell'acconto secondo il metodo storico

Con il metodo storico l'acconto viene calcolato moltiplicando il valore presente nel rigo RN18 di Unico SC (Ires dovuta o differenza a favore del contribuente) per il coefficiente di 102,5%.
E quindi: Acconto complessivo = Rigo RN18 x 102,50%.
L'acconto non è comunque dovuto se l'importo risultante dal rigo sopraindicato non supera Euro 20,00.
Se il rigo RN18 supera l'importo di 251,00 Euro l'acconto dovrà essere versato in due rate: la prima del 40% dell'importo come sopra definito entro il termine per il versamento dell'imposta a saldo per l'esercizio precedente (20.06.05 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare con approvazione del bilancio secondo l'ordinaria tempistica) e la seconda rata del 60% entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo di imposta (30.11.05 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Tuttavia qualora l'importo del rigo RN18 sia superiore ai 21,00 Euro ma non superiore ad Euro 251,00 l'acconto sarà unico, da versare entro il termine dell'undicesimo mese del periodo di imposta.

2) Il calcolo dell'acconto secondo il metodo previsionale

Se il contribuente decide di seguire il metodo previsionale per quantificare la misura dell'acconto dovrà operare una stima del reddito imponibile che presume di realizzare per il 2005.
L'adozione di questo metodo è particolarmente rischiosa in quanto, qualora la misura dell'acconto versato fosse inferiore a quella risultante da Unico 2006 (quindi sul reddito a consuntivo) verranno applicate le ordinarie sanzioni del 30% per omesso versamento della differenza dovuta.

Il calcolo previsionale potrebbe poi essere influenzato dalle modifiche normative contenute nel decreto legge collegato alla Finanziaria 2006 (Decreto Legge n. 203/2005) tutt'ora all'esame del parlamento per la conversione in legge: si pensi, per fare qualche esempio, all'allungamento del periodo di ammortamento fiscalmente deducibile per l'avviamento (dagli attuali 10 anni ai 20 anni), alle modifiche in termini di participation exemption (prolungamento del periodo di riferimento del possesso fino ai 18 mesi), dalle innovazioni contenute nel decreto Ires approvato dal Governo il 18 Novembre scorso.

Alcuni elementi critici nella determinazione dell'acconto: le ritenute su premi e interessi
Nella determinazione dell'acconto Ires per le società di capitali non si deve tener conto del 70% delle ritenute subite sugli interessi e su altri proventi di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 239 del 1° Aprile 1996 scomputate per il periodo di imposta precedente.

3) L'acconto Ires e l'agevolazione Tecno-Tremonti

Nel calcolo dell'acconto Ires è necessario depurare il rigo di riferimento (RN18) dell'effetto prodotto dall'agevolazione Tecno-Tremonti. L'art. 1 comma 2 del decreto legge n. 269/2003 prevede infatti che i contribuenti interessati dal beneficio in parola devono calcolare l'acconto Ires per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto considerando l'imposta del periodo precedente senza l'effetto dell'agevolazione.

4) L'acconto Ires e l'opzione per la trasparenza fiscale

L'art. 115 comma 7 del Tuir prevede che nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata.
Sarà dunque questa a versare l'acconto secondo le regole ordinarie: a rigore infatti il soggetto partecipante si troverebbe privo del riferimento (l'imposta del periodo di imposta precedente) per il calcolo dell'acconto con il metodo storico. Come indicato al comma 3 dello stesso articolo, quindi, le ritenute operate a titolo di acconto sui redditi della società trasparente, i relativi crediti di imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la partecipazione di ciascuno agli utili.

Nella Circolare IRES/4 n. 49 del 22/11/2004 (il nuovo regime della trasparenza fiscale delle società di capitali. Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344) - l'Agenzia delle Entrate ha precisato, con riferimento alla trasparenza delle srl partecipate unicamente da persone fisiche di cui all'art. 116 Tuir, che l'obbligo del pagamento dell'imposta sul reddito della partecipata si sposta, per effetto della trasparenza, dalla sfera societaria al socio persona fisica, con la conseguenza che il reddito della partecipata sconterà nella sostanza le aliquote previste nell'ambito della tassazione IRPEF.

5) Acconto Ires e procedure concorsuali

Se la società viene dichiarata fallita prima della scadenza per il versamento l'acconto non è dovuto. La circolare n. 96 del 31.10.1977 chiarisce infatti che: "Qualora, poi, nel periodo di competenza sia intervenuta la dichiarazione di fallimento di un'impresa individuale o societaria, o la messa in liquidazione di una società o ente, il curatore e il liquidatore non sono tenuti al versamento dell'acconto, a meno che nell'anno di riferimento non vi sia stato esercizio provvisorio e sussista quindi l'obbligo della dichiarazione prevista dal terzo c. dell'art. 10 del D.P.R. n. 600".
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