THIN CAPITALIZATION |
Riferimenti Legislativi:
Art. 98 Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
Circolare IRES/1: n.
La thin capitalization si applica a tutte le imprese commerciali : società di capitali, di persone. Le imprese individuali pur non essendo escluse lo sono di fatto per la coincidenza del soggetto imprenditore con il soggetto finanziatore .
Non si applica:
- ai contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (Euro 5.164.569) con lo scopo di evitare complessi calcoli alle imprese di ridotte dimensioni;
- ai contribuenti debitori che forniscono la dimostrazione che l'ammontare dei finanziamenti rilevanti, è giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale (lettera b, comma 2, Art.98).
Si applica in ogni caso alle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni.
Condizioni Oggettive
L'art. 98 del Nuovo Testo Unico si applica qualora:
- i finanziamenti vengano effettuati da "soci qualificati" o "parti correlate"; occorre pertanto riferirsi non a tutti i finanziamenti, ma soltanto a quelli erogati e garantiti da "soci qualificati", o da loro "parti correlate".
- l'ammontare complessivo dei finanziamenti effettuati dai "soci qualificati" o "parti correlate" deve eccedere di 4 volte (5 per il solo anno 2004) la quota di patrimonio netto contabile determinato con i criteri di cui alla lettera e) del comma 3 dell'art. 98; in tal caso, occorre successivamente effettuare detta verifica in relazione ai finanziamenti e alla quota di patrimonio netto di pertinenza dei singoli soci qualificati
La condizione va quindi verificata prima complessivamente poi singolarmente sulla posizione del socio qualificato. Questo per evitare che contribuenti non indebitati oltre il limite considerato fisiologico, vengano penalizzati in quanto la soglia di indebitamento viene superata solo con riferimento alla posizione di uno o più soci.
Occorrerà pertanto verificare:
1) Posizione complessiva
Consistenza media finanziamenti erogati o garantiti dai soci Quota patrimonio netto contabile di pertinenza dei soci maggiore di 4 (5 per il 2004) |
Consistenza media finanziamenti erogati o garantiti dal socio Quota patrimonio netto contabile riferibile al singolo socio maggiore di 4 (5 per il 2004) |
Pertanto, se anche quest'ultimo rapporto è superiore a 4 (5 per l'anno 2004), la norma dispone l'indeducibilità degli interessi passivi sui finanziamenti, per la parte di interesse corrispondente all'eccedenza della soglia considerata, dal legislatore, "fisiologica".
Consistenza media dei finanziamenti
La consistenza media dei finanziamenti erogati o garantiti dai soci qualificati o parti correlate, si determina sommando il relativo ammontare complessivo esistente al termine di ogni giornata del periodo d\'imposta e dividendo tale somma per il numero dei giorni del periodo stesso. Non concorrono alla determinazione della consistenza i finanziamenti infruttiferi erogati o garantiti dai soci qualificati o da sue parti correlate a condizione che la remunerazione media non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto percentuale.
Questa norma tende ad evitare comportamenti elusivi possibili mediante contestuale erogazione di un finanziamento in parte infruttifero e in parte fruttifero, ma con un tasso tale da compensare la mancata remunerazione del finanziamento infruttifero.
Il tasso ufficiale di riferimento viene individuato con provvedimento della Banca d'Italia pubblicato di volta in volta sulla Gazzetta Ufficiale (art.2 c.1 D. Lgs. 24/6/1998 n. 231 )
La remunerazione dei finanziamenti eccedenti è calcolata applicando agli stessi il tasso che corrisponde al rapporto tra la remunerazione complessiva dei finanziamenti erogati o garantiti dai soci qualificati o parti correlate, maturata nel periodo d'imposta e la consistenza media degli stessi.
Patrimonio netto contabile
Si considera il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente, comprensivo dell'utile dello stesso esercizio non distribuito (lettera e, comma 3, Art.98)
aumentato:
diminuito:
Assimilazione degli interessi passivi sui finanziamenti eccedenti agli utili
Come sancito dall'art. 44, comma 1, lettera e) del TUIR, tra gli utili costituenti redditi di capitale va "ricompresa anche la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'Art.98 (rilevati mediante il calcolo della Thin Capitalization) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento".
Pertanto la remunerazione indeducibile per la società ha lo stesso trattamento fiscale degli utili in capo al soggetto che ha erogato il finanziamento. Si precisa al riguardo che il nuovo sistema impositivo prevede per la tassazione degli utili di società di capitali, i seguenti regimi:
- Una ritenuta a titolo di imposta del 12,5% sul 100% degli utili percepiti da persone fisiche per le partecipazioni non qualificate estranee all'impresa;
- La tassazione del 40% degli utili percepiti dalle persone fisiche per partecipazioni qualificate estranee all'impresa;
- La tassazione del 40% degli utili percepiti dalle persone fisiche per partecipazioni (sia qualificate che non qualificate) detenute nell'ambito di un'attività d'impresa;
- La tassazione del 5% degli utili percepiti da società di capitali e da altri enti commerciali;
- La totale esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei dividendi distribuiti dalle società che hanno optato per il consolidato fiscale.
Se gli interessi sui finanziamenti eccedenti sono corrisposti da società di persone il regime di tassazione sarà quello della trasparenza fiscale. In questo caso gli interessi su finanziamenti eccedenti andranno imputati per competenza, indipendentemente dall'effettivo pagamento.
Esemplificazione di applicazione della Thin Capitalization
La società AB srl è formata da due soci di cui il primo (A) al 60% e il secondo (B) al 40%.
DATI PRINCIPALI |
||
Patrimonio netto contabile AB srl lungo tutto il corso dell'anno |
Riferito ai soci qualificati |
25.000,00 € |
Finanziamento socio A o da sue parti correlate |
Consistenza media |
85.000,00 € |
Finanziamento socio B o da sue parti correlate |
Consistenza media |
60.000,00 € |
Interessi passivi su finanziamento di A (10%) |
8.500,00 € |
|
Interessi passivi su finanziamento di B (8%) |
4.800,00 € |
|
Interessi passivi totali |
13.300,00 € |
Verifica Posizione Complessiva:
Consistenza media dei finanziamenti erogati o garantiti dai soci
Quota patrimonio netto contabile di pertinenza dei soci
(85.000,00 + 60.000,00) / 25.000,00 = 145.000,00 / 25.000,00 = 5,80
Verifica Posizione specifica dei singoli soci qualificati
Il risultato ottenuto è superiore a 5: la società risulta "sottocapitalizzata";
pertanto ora occorre passare alla successiva verifica relativa ai finanziamenti e alla quota di patrimonio netto riferibili ai singoli soci qualificati.
=
CALCOLI Importi in migliaia di Euro |
RISULTATI |
|
Verifica Socio A |
= 85/(25*0,60) = 85/15 = |
5,67 |
Verifica Socio B |
= 60/(25*0,40) = 60/10 = |
6,00 |
CALCOLI Importi in migliaia di Euro |
RISULTATI |
|
Quota finanziamento Max Socio A |
= (25*0.60)*5 = 15*5 = |
75.000,00 € |
Quota finanziamento Max Socio B |
= (25*0,40)*5 = 10*5 = |
50.000,00 € |
Quota interessi Indeducibile su A |
= (85 - 75)*0,10 = 10*0,10 = |
1.000,00 € |
Quota interessi indeducibile su B |
= (60 - 50)*0,08 = 10*0,08 = |
800,00 € |
Totale interessi indeducibili per applicazione della Thin Capitalization |
= 1,0 + 0,8 = |
1.800,00 |
Data 7 giugno 2004 |
Per entrambi i soci, il rapporto rilevante ai fini della disciplina della Thin Capitalization è maggiore di 5, pertanto è necessario applicare la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi
Se tale rapporto supera la soglia di 4 (5 per il 2004) si passerà alla verifica della posizione singola del socio per la determinazione della quota di interessi indeducibili.
2) Posizione specifica dei singoli soci qualificati
25/E del 16 giugno 2004.Obiettivo della Thin Capitalization
Introdotta nel nostro ordinamento con l'introduzione dell'IRES, art. 98 D.Lgs. 344/2003, la Thin Capitalization ha come obiettivo, nella volontà del legislatore, non di penalizzare l'istituto dell'indebitamento, ma di evitare lo sfruttamento ai fini fiscali della sottocapitalizzazione delle imprese.
Secondo il legislatore infatti gli utili prodotti dalle società possono essere erogati ai propri soci non solo attraverso la formale distribuzione dei dividendi ma anche ricorrendo a modalità "occulte" con l'obiettivo di assicurarsi un trattamento tributario più favorevole.
Con le norme sulla thin capitalization viene prevista una nuova disciplina per gli interessi passivi relativi a finanziamenti, erogati o garantiti dai soci, che in presenza di taluni requisiti soggettivi ed oggettivi, diventano indeducibili per il soggetto erogante e tassabili per il percipiente.
Obiettivo contrastare il disegno elusivo volto a "trasformare" utili d'impresa (indeducibili per il soggetto erogante e tassabili in capo al soggetto percettore nella misura ordinaria ai fini dell'imposta personale) in interessi o altri proventi deducibili in capo al debitore e soggetti a una tassazione più mite in virtù del regime fiscale del soggetto percettore (ad esempio residente in un paese a bassa fiscalità o, più semplicemente, persona fisica tassata a titolo definitivo in forma d'imposta cedolare).
La norma dovrebbe inoltre favorire la capitalizzazione delle imprese, inducendo il socio di una società in crisi finanziaria a ricorrere al conferimento piuttosto che al finanziamento.
Definizione
Thin Capitalization significa letteralmente capitalizzazione sottile, ovvero sottocapitalizzazione.
Il nuovo articolo 98 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi cosi come modificato dal D.Lgs. 344/2003 (IRES), disciplina, le nuove misure volte a contrastare l'utilizzo a fini fiscali della sottocapitalizzazione.
Al fine di raggiungere le finalità indicate, la norma introduce, al riguardo, una nuova regolamentazione per gli interessi passivi relativi a finanziamenti, erogati o garantiti dai soci, in presenza di taluni requisiti soggettivi ed oggettivi.
In estrema sintesi la norma prevede che, in presenza di finanziamenti erogati o garantiti da "soci qualificati", ovvero da loro "parti correlate", per importi complessivamente superiori a una determinata "soglia" (considerata "fisiologica"), gli interessi passivi siano indeducibili, in capo al soggetto erogante, per la parte eccedente tale soglia e se erogati al socio o parte correlata vengono riqualificati come dividendi.
Chi sono i "Soci Qualificati"
Il socio si considera qualificato, ai fini dell'applicazione della Thin Capitalization, quando:
- direttamente o indirettamente controlla il soggetto debitore ai sensi dell'art. 2359 c.c. , cioè ha la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria o una influenza dominante in ragione dei voti disponibili o di vincoli contrattuali;
- partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale pari o superiore al 25%, alla determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate.
Si tratta quindi di presupposti in presenza dei quali possiamo presumere che il socio sia in grado di rivestire un ruolo decisionale rilevante con riguardo alle scelte operative della società.
Si precisa che il socio si considera qualificato in presenza anche di uno solo dei due presupposti.
Nella lettera c del comma 3 del citato Art. 98 viene evidenziato che i soggetti di cui all'art. 74 del TUIR e cioè gli organi e le amministrazioni dello stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, nonché i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le Province e le Regioni, non si considerano soci qualificati.
La finalità appare quella di non penalizzare situazioni nelle quali la "fisiologicità" dei finanziamenti viene garantita dalla natura pubblica dei soggetti che li pongono in essere.
Chi sono le "Parti Correlate"
Ai sensi della lettera b del comma 3 dell'Art. 98 si considerano parti correlate al socio qualificato le società da questi controllate ai sensi del già citato Art. 2359 c.c., e se persona fisica, anche i familiari di cui all'art. 5, comma 5, del TUIR (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).
Quali sono i "Finanziamenti rilevanti"
Rilevano i finanziamenti, erogati o garantiti da "soci qualificati", o da loro "parti correlate", derivanti da mutui, da depositi in denaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria (comma 4, Art.98).
Trattasi di una formulazione normativa che vuole ricomprendere tutti i tipi di finanziamenti inclusi quelli effettuati a scopo elusivo utilizzando strumenti contrattuali e finanziari tali da rendere di difficile individuazione il finanziatore effettivo.
Naturalmente tali finanziamenti devono riguardare somme per le quali sussiste l'obbligo di restituzione da parte della società e in relazione alle quali è prevista una remunerazione.
Si sottolinea che nel comma 5 dell'art. 98 è stabilita l'irrilevanza dei finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria o dell'attività svolta dai soggetti indicati nell'art. 1 del D.lgs 27 gennaio 1992, n. 87.
Condizioni Soggettive