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LE NOVITÀ IVA NELLA FINANZIARIA 2005

Le novità IVA nella finanziaria 2005

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Numerose sono le novita' che la Finanziaria 2005 introduce all'Imposta sul valore aggiunto.
Vediamole in questo articolo punto per punto.

1) La responsabilità solidale dell'acquirente per l'omesso versamento dell'IVA

La Legge Finanziaria introduce una speciale forma di solidarietà tributaria nel caso di omesso versamento dell'IVA relativa ad una operazione di compravendita. Viene infatti previsto che i contribuenti IVA (imprenditori e lavoratori autonomi) che acquistano determinati beni, da individuare con apposito decreto ministeriale, a prezzi inferiori a quelli di mercato, sono responsabili con il venditore per il mancato versamento dell'imposta.
L'obiettivo della disposizione, non certo innovativa essendo da tempo applicata in alcuni paesi dell'UE con riferimento a beni quali computers e telefoni cellulari (e relativi accessori) è quello di evitare che un determinato bene sia ceduto ad un prezzo inferiore a quello normalmente praticato sul mercato, con l'intento di eludere l'applicazione dell'imposta.
A definire la tipologia delle cessioni "sospette" sarà un decreto del Ministro dell'Economia e si presume, proprio perché la regola è già in uso in alcuni paesi europei (ad es. il Regno Unito), che saranno telefoni cellulari, computers e accessori ad essere inclusi in questa particolare lista nera. La scelta dei beni il cui acquisto a prezzi inferiori a quelli normalmente praticati determina l'applicazione della solidarietà di cui si è detto verrà effettuata sulla base di analisi (dei fenomeni di frode) effettuate da parte degli organi di controllo, e dunque principalmente dell'Agenzia delle Entrate, delle Dogane e della Guardia di Finanza. Il riscontro del mancato versamento dell'IVA, congiuntamente alla circostanza che la cessione è avvenuta ad un prezzo inferiore a quello normale consentirà all'Amministrazione di presumere che anche il compratore fosse tenuto a conoscere della frode, sottostante alla cessione, e gli verrà richiesto l'adempimento dell'obbligo tributario. La presunzione determina l'inversione dell'onere della prova (dalle Finanze all'acquirente): il cessionario dovrà, fornire sostanzialmente la prova della propria buona fede cioè dimostrare che non esiste nessun nesso tra il prezzo di acquisto inferiore del valore normale e il mancato pagamento dell'IVA. Potrà evitare l'applicazione della norma solo se dimostra, documentalmente, che il minor prezzo rispetto al valore normale è conseguenza di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta.

2) Supermercati e obbligo di emissione dello scontrino fiscale

La Finanziaria prevede che le aziende della grande distribuzione commerciale possano trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto di vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni e prestazioni secondo termini e modalità che saranno fissati dall'Agenzia stessa con un apposito provvedimento.
La previsione riguarda le aziende distributive operanti in esercizi di media e grande struttura di vendita (art. 4 D.Lgs. n. 114 del 1998) vale a dire quelle aventi superficie superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti ovvero superiore a 250 mq. se operanti in comuni con popolazione maggiore.
La trasmissione telematica dei corrispettivi in queste ipotesi sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi previsto dall'art. 12 della Legge n. 413 del 1991 (cioè di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale).
Rimane fermo l'obbligo di emissione della fattura quando richiesta dal cliente.

3) Frodi IVA sui veicoli di provenienza UE

La Finanziaria pone sotto stretta osservazione il commercio intracomunitario dei veicoli, per contrastare le frequenti frodi ai fini dell'IVA che interessano questo particolare settore. I soggetti passivi ai fini dell'imposta dovranno comunicare al Dipartimento dei Trasporti Terrestri, entro il termine di 15 giorni dall'acquisto, il numero identificativo intracomunitario o, in presenza di successivi passaggi interni precedenti l'immatricolazione, il codice fiscale del fornitore, nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. La comunicazione è effettuata anche, entro il termine di 15 giorni dalla vendita, nel caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei veicoli.

4) Dichiarazione di intenti degli esportatori abituali

Il venditore o prestatore che operano con esportatori abituali dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento, i dati delle dichiarazioni di intento ricevute. La dichiarazione di intento è quel documento, emesso appunto dagli operatori che possiedono i requisiti per essere definiti "esportatori abituali" finalizzato all'acquisto di beni e servizi senza addebito di IVA.
Questo nuovo obbligo potrà essere assolto esclusivamente in via telematica. Il contenuto e le modalità della comunicazione dovranno essere definiti dal direttore dell'Agenzia delle Entrate con un apposito provvedimento.

5) Proroga per il 2005 della parziale detraibilità IVA sull'acquisto di veicoli

La legge Finanziaria proroga l'attuale regime di parziale detraibilità dell'IVA sull'acquisto di veicoli: si continuerà dunque a poter detrarre solo il 10% dellimposta sostenuta per l'acquisto, l'importazione e l'acquisizione tramite contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili dei veicoli di cui parla l'art. 19 bis1 co. 1 del D.P.R. n. 633 del 1972 utilizzati per l'esercizio dell'attività di impresa o di lavoro autonomo. La misura rimane del 50% per i veicoli con propulsori non a combustione interna.
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