I provvedimenti emanati nel 2005 in rapida successione, per la determinazione dei coefficienti per la determinazione dei redditi dal 2000 al 2005, dopo un periodo di inattività da parte dell'amministrazione, fanno presumere che si vuole riprendere a fare uso di questo strumento ultimamente poco utilizzato.
L'accertamento sintetico, basato sul redditometro, riguarda esclusivamente il reddito complessivo delle persone fisiche e può trovare applicazione quando ci si trova in presenza di indici di capacità contributiva che facciano fondatamente presumere che il contribuente sia in possesso di redditi superiori a quelli dichiarati
E previsto dall'art. 38 del DRP 600 del 29 settembre 1973 il quale al quarto e quinto comma detta le regole per la sua applicazione.
Detto articolo stabilisce che l'ufficio può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di alcuni elementi e circostanze, a tal fine il Ministro delle finanze con proprio decreto dovrà stabilire le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito, in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto.
E' comunque facoltà del contribuente dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
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1) Caratteristiche e Funzionamento del Redditometro
La logica che presiede il redditometro può essere così sintetizzata:ad ogni spesa corrisponde, di nor/ma, un reddito; e quindi attraverso la valutazione e stima di alcune spese connesse alla disponibilità di determinati beni e servizi, si puo' risalire indirettamente al reddito.
Il meccanismo attualmente vigente si articola nei seguenti termini:
- sono individuati degli elementi indicatori di capacità contributiva (autovetture, abitazioni, collaboratori familiari, ecc ... ) prevedendo per ciascuno di essi la divisione in classi, a seconda della potenza della cilindrata, dei metri quadri, ecc...
- Per ciascuna classe è fissata (sulla base di valutazioni empiriche) la spesa ("importo") connessa alla disponibilità del bene. Tale importo è moltiplicato per un "coefficiente" che identifica la propensione media al consumo (ossia la quota di reddito destinata ad ogni tipo di spesa). In tal modo, sulla base delle informazioni fornite dal contribuente, si ottiene un "valore" che altro non è se non una stima del reddito ascrivibile al medesimo, sulla base della disponibilità di un determinato bene;
- i valori ottenuti applicando gli importi e i coefficienti specificati nelle apposite tabelle ministeriali, sono sommati ricorrendo al metodo definito della "stratificazione attenuata".
- In sostanza, i diversi valori sono ordinati in senso decrescente e sono sommati in misura differenziata (dal 100% del valore più alto al 20% di ciascun valore successivo al quarto bene). La somma così ottenuta esprime solo una parte del reddito attribuibile al contribuente, ossia la quota determinabile in base ai consumi;
- si stima, poi, la quota di reddito spiegata dal risparmio e determinata sulla base degli incrementi patrimoniali verificatisi nell'arco di sei anni a partire da quello in cui si manifesta l'incremento e i cinque precedenti). In particolare è stabilito che la quota di incremento patrimoniale attribuibile all'anno oggetto di accertamento sintetico è pari a un sesto degli investimenti effettuati;
- aggiungendo la quota patrimoniale alla somma dei valori ottenuti sulla base della disponibilità di determinati beni si determina il reddito netto sinteticamente attribuibile al contribuente;
L' accertamento sintetico ha luogo quando ricorrono le seguenti condizioni:
- il reddito accertabile determinato in base agli elementi indicatori di capacità contributiva si discosta da quello dichiarato per almeno un quarto;
- gli scostamenti si verificano per due o più periodi di imposta.
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2) Riferimenti Normativi
- art. 38 del D.P.R. 600/73
- D.M. 10 settembre 1992, integrato dal D.M. 19.11.92;
Per l'adeguamento degli importi sono stati emanati i seguenti provvedimenti:
- per i periodi d'imposta 1994 e 1995, cfr. art. 1, D.M. 29 aprile 1999;
- per i periodi d'imposta 1996 e 1997, cfr. art. 2, D.M. 29 aprile 1999;
- per i periodi d'imposta 1998 e 1999, cfr. D.M. 21 settembre 1999;
- per i periodi d'imposta 2000 e 2001, cfr. Provvedimento 7 gennaio 2005;
- per i periodi d'imposta 2002 e 2003, cfr. Provvedimento 5 aprile 2005;
- per i periodi d'imposta 2004 e 2005, cfr. Provvedimento 17 maggio 2005.