La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
In questo tributo l'Avv. Maurizio Villani espone in maniera completa le caratteristiche peculiari di queste due entrate.
Scarica gratuitamente il documento completo
Ti potrebbe interessare:
- l'ebook Codice dei tributi locali (eBook 2020)
- il libro cartaceo Il testo unico degli enti locali
1) Premessa
TosapQuando parliamo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) facciamo riferimento a un tributo, a favore dei Comuni e delle Province, che colpisce le occupazioni di qualsiasi natura effettuate - anche senza titolo - nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, ovvero appartenenti a privati, sui quali, però, risulti costituita, ai sensi di legge, servitù di pubblico passaggio.
In quest'ultimo caso, affinché si verifichi il presupposto impositivo - di cui all'art. 38, terzo comma, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 - è necessario che la servitù di pubblico passaggio sia realizzata nei modi e nei termini di legge: in altre parole, la servitù non nasce immediatamente per il semplice fatto di consentire il passaggio indiscriminato sull'area privata ma occorre che l'inerzia del proprietario dell'area si protragga per il periodo di tempo fissato dalla legge.
La tassa di cui sopra è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto "anche abusivo" in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio. A tal proposito, è stato chiarito dalla giurisprudenza che, dal tenore letterale della norma (art. 38, del D. Lgs. n. 507/93), non risulta alcun riferimento agli atti di concessione che, evidentemente, per il legislatore fiscale sono irrilevanti, visto che l'imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo.
Il Decreto Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 all'art. 52 riconosce in capo ai Comuni e alle Province il potere di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per ciò che attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi. Si tratta, in sostanza, degli elementi essenziali delle prestazioni patrimoniali imposte. L'impossibilità di incidere su tali elementi essenziali non svuota di contenuto la potestà regolamentare del Comune e delle Province, in quanto il potere di stabilire la misura dell'aliquota, seppur nei limiti imposti dalla Legge, definire la modalità di esercizio dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, ampliare o ridurre le agevolazioni, consente di incidere in maniera determinante sulla misura del prelievo. Detto potere regolamentare è espressamente ribadito dal T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, che all\'art. 149, richiamando appunto l'art. 52 cit., prevede chiaramente che la Legge assicuri agli Enti Locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tasse, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. Ciò non vuol dire che il Comune può -per iniziativa e con strumenti giuridici propri interni- istituire tributi, poiché ciò è riservato alla legge secondo quanto sancito dalla Costituzione che all'art. 23 dispone, appunto: nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla Legge. Autonomia impositiva, di cui al TU in argomento significa, pertanto, potestà di disciplinare in via regolamentare i tributi locali istituiti con Legge , ossia di adattare il prelievo fiscale alle condizioni socio-economiche del proprio territorio.
Cosap
Prima di affrontare il tema relativo al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), è utile ripercorrere brevemente l'iter normativo relativo a questa nuova firma di entrata.
L'art. 51 lett. a), 2° comma, del D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, aveva disposto, nella sua originaria formulazione, l\'abrogazione della Tosap a partire dal 1° gennaio 1999 e il successivo art. 63 aveva consentito ai Comuni e Province di istituire, per mezzo di delibera regolamentare, un canone (Cosap) per le occupazioni, anche abusive, di aree pubbliche in sostituzione della Tosap, sempre a partire dal 1° gennaio 1999. Al di là della variazione di terminologia utilizzata (canone anzichè tassa), molte sono le differenze tra la tassa e il canone. La più evidente è quella da individuare nella differente natura di questi due tipi di entrata. Infatti mentre la TOSAP è un'entrata tributaria, il canone rappresenta un'entrata di carattere patrimoniale. Un'altra differenza è costituita dal fatto che mentre la TOSAP ha una disciplina legislativa, essendo prevista e disciplinata dal capo II del D-Lgs. 507/1993, per il canone il D.Lgs. 446/1997 demanda l'intera disciplina al regolamento comunale, ampliando tra l'altro la potestà normativa dell'ente locale, il quale può stabilire in piena autonomia sia la disciplina che le tariffe.
Attraverso l'art. 31, co. 14, della Legge del 23 dicembre 1998, n. 448, il Legislatore ha reintrodotto il prelievo (Tosap) abrogando la lett. a) del cit. art. 51 D. Lgs. n. 446/97 e apportando modifiche al canone.
Alla luce di queste modifiche si può affermare che è facoltà dell'Ente locale se istituire o meno il canone di cui sopra in quanto la legge non pone alcun obbligo circa la istituzione dello stesso ma lascia alla discrezionalità dei Comuni e delle Province ogni decisione in proposito.
Si tratta di una facoltà definita con chiarezza dall'art. 63 del D. Lgs. n. 446/97 che parla, appunto, di possibilità di istituire un canone . Più precisamente l'art. 63, 1° co, del cit. decreto dispone che: « I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono,con regolamento adottato a norma dell\'articolo 52, prevedere che l\'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l\'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione,determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa»
A distanza di pochi anni, l'art. 18 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) ha introdotto significative modifiche all'art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997. Tali innovazioni concernono direttamente il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché la Tosap , di cui al Titolo II del D. Lgs. n. 507/1993, per effetto del rinvio operato dal nuovo testo del terzo comma del predetto art. 63, limitatamente alle occupazioni permanenti realizzate per l'erogazione di pubblici servizi. Il Ministero delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito all'applicazione delle predette nuove disposizioni. Il Ministero ha innanzitutto precisato che le innovazioni introdotte trovano immediata applicazione - a decorrere dal 1° gennaio 2000 - non necessitando apposite deliberazioni di recepimento . L'art 18 ha modificato la lett. f), del comma 2, dell'art. 63 del D. Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture e con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi. Le disposizioni innovative si applicano automaticamente a tale tipologia di occupazioni, vale a dire senza che occorra una particolare deliberazione di recepimento della norma. Il Ministero delle Finanze ha fatto notare come dette modifiche pur interessando un'entrata di carattere extratributario, abbiano comunque un'incidenza determinante sulla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), in quanto estendono alla tassa la nuova disciplina per la determinazione forfettaria del canone relativamente alla tipologia di occupazioni sopra menzionate. Le innovazioni consistono essenzialmente nella eliminazione di uno dei metodi di commisurazione del canone che l'originaria formulazione del testo individuava nella speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia e importanza dell'occupazione, ridotta non meno del 50%. Di conseguenza per effetto delle nuove disposizioni e' stato definitivamente abolito il criterio alternativo di commisurazione del canone che avrebbe consentito agli enti locali di adottare dall'anno 2000, una speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento, per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta non meno del 50%. L'unica modalita' di determinazione del canone per le fattispecie in esame e' quindi quella che risulta dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, riferita a due classi di comuni, al numero complessivo delle utenze relative a ciascuna azienda di erogazione del pubblico servizio. Si precisa che il criterio di determinazione del Cosap, appena esposto, si applica alle sole occupazioni effettuate nel comune, mentre per quelle realizzate sul demanio e patrimonio indisponibile della provincia, bisogna far riferimento al n. 2 della lettera f) del comma 2 (art. 63 D. Lgs. n. 446/1997), che nella nuova versione prevede che il canone sia determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa stabilita per il Cosap comunale per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. Naturalmente non e' dovuto il Cosap nel caso in cui non sussistano occupazioni nel territorio provinciale, in quanto non si realizza il presupposto giuridico per l'applicazione del canone.
Scarica gratuitamente il documento completo